Contabilità

Possibile non svalutare i titoli iscritti nell’attivo circolante

L’impresa che sfrutta la facoltà deve illustrare la situazione nella nota integrativa

Il conto economico dell’esercizio 2020 può beneficiare di due disposizioni per alleviare gli effetti della pandemia le quali possono convivere tra loro.

La prima disposizione (articolo 60 della legge 126/2020) riguarda la possibilità di sospendere fino al 100 per cento la contabilizzazione degli ammortamenti, mentre la seconda consente di non svalutare i titoli iscritti nell’attivo circolante dello stato patrimoniale.

Questa seconda possibilità è stata introdotta alcuni anni fa e successivamente reiterata, da ultimo con il decreto ministeriale del 17 luglio 2020 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 203 del successivo 14 agosto, ovvero alla vigilia di Ferragosto: pertanto, potrebbe essere sfuggito.

In sostanza, per applicare queste due disposizioni si deve suddividere idealmente il conto economico in due parti.

La prima parte è quella “alta” costituita dal valore (area A) e dai costi della produzione (area B), riepilogata nella differenza A-B: tra i costi della produzione sono compresi gli ammortamenti che possono beneficiare della disposizione di favore che ne prevede la sospensione fino al 100.

La seconda parte del conto economico è quella “bassa”, costituita da proventi e oneri finanziari riepilogati nelle aree C e D dello stesso, che può beneficiare della possibilità di non svalutare i titoli iscritti nell’attivo circolante dello stato patrimoniale.

La norma concede la facoltà di derogare al criterio di valutazione previsto dall’articolo 2426, numero 9, del Codice civile, per le perdite di carattere non durevole, con riferimento ai titoli già iscritti nell’attivo circolante del bilancio 2019 e per quelli acquistati durante l’esercizio 2020.

Per i primi si può mantenere il valore d’iscrizione del bilancio 2019, mentre per i secondi il costo di acquisizione, fatta eccezione per le perdite di carattere durevole.

Con riferimento all’esercizio 2018, l’Organismo italiano di contabilità ha emanato il documento interpretativo 4/19 al quale si può fare riferimento anche per i bilanci 2020.

La norma intende eliminare (sterilizzare) le perdite, di carattere non durevole, dei titoli di debito e partecipativi, quotati e non quotati, iscritti nell’attivo circolante valutati al minore tra costo e valore di realizzazione desumibile dall’andamento del mercato: i derivati ne sono esclusi, anche se iscritti nell’attivo circolante, perché valutati con criteri differenti e soggetti a una classificazione diversa, nell’attivo o nel passivo, a seconda del fair value.

La facoltà può essere applicata solo ad alcune categorie di titoli presenti nel portafoglio non immobilizzato, facendo riferimento al diverso codice ISIN, anche di uno stesso emittente, con illustrazione nella nota integrativa.

Tra le perdite di carattere durevole, che impongono la svalutazione, rientrano quelle che si manifestano dopo la chiusura dell’esercizio: principi contabili Oic 20 (Titoli), Oic 21 (Partecipazioni) e Oic 29.

Se un’impresa utilizza la facoltà in questione, deve illustrare la situazione nella nota integrativa quantificando l’importo della mancata svalutazione

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