Adempimenti

Possibile il passaggio dallo sgravio contributivo del 2020 a quello del 2021

Sufficiente rinunciare anche parzialmente a quello più vecchio

È sufficiente rinunciare allo sgravio contributivo previsto dal Dl 137/2020 per un solo lavoratore per vedersi riaperta la porta all’esonero disciplinato dalla legge Bilancio 2021. Con il messaggio 197/2022, l’Inps scioglie una riserva formulata nella circolare 30/2021 e fornisce ulteriori istruzioni in merito alla procedura che i datori di lavoro devono seguire per fruire dello sgravio, alternativo ai trattamenti di integrazione salariale, previsto dai commi da 306 a 308, della legge 178/2020.

Nel precedente documento, l’istituto ha ribadito che la facilitazione può essere invocata anche dai datori di lavoro che hanno richiesto l’esonero dal versamento dei contributi previdenziali, introdotto dal Dl 137/2020, sempre che gli stessi rinuncino a spenderlo. Lo scorso anno, l’Inps – su questo specifico punto – si riservò un ulteriore approfondimento.

Ora, riferendosi alla rinuncia, precisa che la regolamentazione dello sgravio doveva ottenere il parere favorevole della Commissione europea. Il semaforo verde è stato dato l’8 dicembre scorso. Nell’ampio arco temporale intercorso, molti datori di lavoro, accedendo alla facilitazione del decreto del 2020, di fatto hanno reso inapplicabile la normativa del 2021. Tuttavia, se ne hanno interesse, possono ancora farlo restituendo lo sgravio anche di un solo lavoratore, scelto dall’azienda. Per attivare il ripristino, va inoltrata una richiesta tramite cassetto previdenziale tendente a farsi attribuire il codice di autorizzazione “2Q”. L’Inps ricorda che il riconoscimento di tale codice è propedeutico alla trasmissione del flusso uniemens contenente l’esonero richiesto.

Nel messaggio vengono, tra l’altro, fornite le istruzioni tecniche per la redazione del flusso telematico e gli appositi codici istituiti per l’adempimento. Nel documento l’ente di previdenza ricorda, inoltre, che l’esonero non spetta alle imprese operanti nel settore finanziario identificate tramite specifici codici Ateco. Parimenti non possono fruire dell’agevolazione i datori di lavoro del settore agricolo.

Ricordiamo che l’esonero è calcolato sulla contribuzione non versata afferente alle ore di cassa fruite nei mesi di maggio e giugno del 2020 e che tra le condizioni essenziali per avere diritto allo sgravio figurano, tra le altre, l’utilizzo dell’ammortizzatore sociale nei mesi identificati della norma (maggio e/o giugno 2020) e la rinuncia alle settimane di cassa introdotte dalla legge 178/2020.

Pur apprezzando l’intenzione dell’esecutivo di premiare i datori di lavori di lavoro che, nel periodo di crisi, hanno evitato di fare ricorso agli ammortizzatori sociali, sembra possibile auspicare che, per il futuro, la gratificazione possa passare attraverso strumenti meno complessi e farraginosi e, soprattutto, più chiari e capaci di garantire una più tempestiva fruibilità per le aziende.

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