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Possibile rideterminare l’ammortamento se cambia l’utilizzo dei beni, ma la causa non deve essere il Covid

Oic 16 e Oic 29

di Gianluca Dan

La domanda

È possibile effettuare nel bilancio relativo all’anno 2020 l’ammortamento ridotto agli effetti civilistici e fiscali (vedi risoluzione agenzia delle Entrate 17 giugno 2005, n. 78/E) senza dover ricorrere alla norma straordinaria ex decreto legge 104/2020? In caso affermativo, è dunque possibile, a fronte di un ammortamento ridotto, nel rispetto dei criteri civilistici di redazione del bilancio, non stanziare alcuna corrispondente riserva patrimoniale?
G. R. – Biella

Si ritiene possibile rideterminare l’importo dell’ammortamento applicando i principi contabili: l’Oic 16 (organismo italiano di contabilità) al paragrafo 70 evidenzia che il piano d’ammortamento deve essere periodicamente rivisto per verificare se sono intervenuti cambiamenti tali da richiedere una modifica delle stime effettuate nella determinazione della residua possibilità di utilizzazione. Se quest’ultima è modificata, il valore contabile dell’immobilizzazione (valore originario al netto degli ammortamenti ed eventuali svalutazioni fino a quel momento effettuati) al tempo di tale cambiamento è ripartito sulla nuova vita utile residua del cespite. Prosegue evidenziando, al paragrafo 72, che il cambiamento della vita utile dei cespiti per avvenuti mutamenti nelle condizioni originarie di stima è un cambiamento di stime contabili (confronta Oic 29). Potrebbe inoltre essere possibile cambiare metodo di ammortamento passando, ad esempio, a quello per unità di prodotto o misura equivalente se si considera maggiormente rappresentativo della vita utile del bene. In altri termini, la modifica deve essere motivata da un utilizzo inferiore dei beni e non da una riduzione discrezionale conseguente alla crisi economica innescata dal Covid (altrimenti, si ricadrebbe in un’ipotesi di sospensione a norma dell’articolo 60 del decreto legge 104/2020).

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