Controlli e liti

Potenziato il sistema di vigilanza - Sanzioni inasprite per le irregolarità

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di Adriano Melchiori

Al fine di contrastarne l’evasione e agevolarne l’accertamento e la riscossione da parte dell’agenzia delle Entrate, il legislatore ha potenziato il sistema di vigilanza sulle società cooperative e le sanzioni per il mancato rispetto del carattere mutualistico prevalente, modificando il decreto legislativo n. 220 del 2002.

Oltre a richiamare l’applicabilità delle sanzioni penali agli esponenti aziendali delle cooperative in caso di ostacolo all’esercizio delle funzioni di vigilanza (ex articolo 2638 del Codice civile), è stato ribadito che ad essere sanzionata è la sottrazione alla vigilanza e non la semplice, ma incolpevole, non sottoposizione, condizione questa prospettata dalle Centrali cooperative per incentivare l’effettivo svolgimento della vigilanza periodica sulle cooperative.

Sottrarsi alla vigilanza, in ogni caso, comporta la cancellazione dall’albo nazionale degli enti cooperativi (che, ai sensi dell’articolo 2511 del Codice civile, condiziona la qualifica di cooperativa), con conseguente applicazione del provvedimento di scioglimento e con devoluzione del patrimonio residuo ai fondi mutualistici. Viene poi stabilito, al fine di favorire le azioni di recupero dell’amministrazione finanziaria, che lo scioglimento sia comunicato entro 30 giorni all’agenzia delle Entrate. Ciò anche ai fini dell’articolo 28 della legge 175/2014 che posticipa gli effetti dell’estinzione della società, di cui all’articolo 2495 del Codice civile, trascorsi cinque anni dalla richiesta di cancellazione al Registro delle imprese.

Alle cooperative che non ottemperino alla diffida impartita in sede di vigilanza è, invece, applicata una maggiorazione contributiva pari a tre volte il contributo dovuto.

Infine, la gestione commissariale (ex articolo 2545-sexiesdecies del Codice civile) potrà essere imposta alle cooperative, al fine di essere più tempestiva ed efficace, non soltanto in caso di gravi irregolarità di funzionamento, ma anche in presenza di fondati indizi di crisi.

Laddove, invece, vengano accertate una o più irregolarità suscettibili di specifico adempimento, l’autorità di vigilanza, previa diffida, potrà nominare un commissario, anche nella persona del legale rappresentante o di un componente dell’organo di controllo, che si sostituisca agli organi amministrativi dell’ente, limitatamente al compimento degli specifici adempimenti indicati.

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