Controlli e liti

Preavviso di fermo per le violazioni al Codice della strada dal giudice di pace

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di Maurizio Caprino

L’opposizione al preavviso di fermo amministrativo conseguente al mancato pagamento di sanzioni stradali va presentata sempre al Giudice di pace. A prescindere dal valore della controversia: le Sezioni unite civili della Cassazione, con la sentenza 10261/2018 depositata ieri, hanno affermato che la competenza di questo magistrato va considerata solo per materia e quindi senza limite di valore.

L’incertezza sulla questione nasce nel 2011, quando la semplificazione dei procedimenti civili (Dlgs 150/2011) introdusse il rito del lavoro in una serie di controversie, tra cui le opposizioni all’ordinanza ingiunzione (articolo 6) e al verbale di accertamento di violazione del Codice della strada (articolo 7).

In seguito, le stesse Sezioni unite (sentenza 15354/2015) avevano stabilito che il fermo non andava considerato come un atto esecutivo prodromico all’esecuzione, ma come misura puramente afflittiva volta a indurre il debitore a pagare, cosa che proceduralmente inquadra la sua impugnazione nel rito ordinario di cognizione, rispettando le norme generali sulla competenza per materia e per valore. Si pone ancora il problema di capire come regolare la competenza sul preavviso di fermo, visto che in questo caso non si può ritenere che l’opposizione all’esecuzione sia iniziata.

Le Sezioni unite, argomentando per 31 pagine sulla successione di leggi e sentenze, osservano che il legislatore nell’articolo 6 tratta le opposizioni a sanzioni amministrative secondo il criterio della competenza per materia, con in alcuni casi il limite del valore. Se in questo schema rientrassero anche le sanzioni amministrative stradali, non si spiegherebbe perché poi l’articolo 7 stabilisca il criterio per materia nelle opposizioni ai verbali sulle violazioni al Codice della strada.

La conclusione è che la natura giuridica della competenza del giudice di pace su tutte le opposizioni ai verbali è per materia. E, visto che l’impugnazione del preavviso di fermo va considerata azione di accertamento negativo del diritto di credito dell’amministrazione (perché riguarda il merito della pretesa), segue lo stesso criterio per materia.

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