Adempimenti

Precompilata, spese rilevanti non precaricate: l’integrazione fa scattare i controlli preventivi

Verifiche ed eventuali blocchi temporanei del rimborso scattano anche per oneri trasmessi ma non inseriti dal Fisco, ad esempio per riscatto laurea e spese mediche di importo elevato

Se una spesa detraibile è stata regolarmente trasmessa dal soggetto obbligato, ma per qualche motivo non viene recepita nella precompilata consultabile dal contribuente, l’unico modo per non perdere il bonus è correggere la dichiarazione. Ma la correzione comporta l’innesco dei controlli sulle spese modificate, e la possibilità per l’agenzia delle Entrate di sospendere temporaneamente il rimborso.

Durante la campagna dichiarativa sono stati segnalati numerosi casi in cui dalla precompilata proposta al contribuente sono “sparite” spese di importo rilevante per oneri detraibili (spese mediche) e/o deducibili (contributi per riscatto anni laurea), che erano state regolarmente comunicate dai soggetti obbligati, ma non risultano recepiti nella dichiarazione proposta al contribuente su sito dell’Agenzia. A volte il problema si è verificato anche per somme di importo modesto, come ad esempio i premi per assicurazioni contro eventi calamitosi.

Il mancato inserimento di queste spese nella dichiarazione proposta fa sì che il contribuente sia costretto a scegliere se accettare integralmente la precompilata, e perdere così la detrazione, o inserire manualmente le spese “sparite”, accettando così il rischio dei controlli.

I controlli preventivi

Il nodo non sta tanto nella verifica sulla spesa che viene inserita, visto che da quest’anno la modifica innesca il controllo solo sulla parte modificata e che, per definizione, nei casi in esame è certamente documentata e addirittura già trasmessa dal soggetto percipiente al Sistema TS o alla precompilata, ancorché non sia stata recepita. Il vero problema è invece che una volta modificato anche un solo dato di spesa, la dichiarazione viene assoggettata ai “controlli preventivi” previsti su tutte le dichiarazioni modificate.

L’articolo 5 comma 3-bis del Dlgs 175/2014 prevede che quando il 730 viene presentato, direttamente o tramite sostituto di imposta, con modifiche che incidono sulla determinazione del reddito o dell’imposta, l’agenzia delle Entrate può svolgere controlli preventivi , in via automatizzata o mediante verifica documentale, entro quattro mesi dal termine previsto per la trasmissione della dichiarazione. Il rimborso che risulta spettante viene quindi sospeso durante i controlli, ma deve essere erogato dall’Agenzia non oltre il sesto mese successivo al termine previsto per la trasmissione della dichiarazione.

Questi controlli preventivi, che consentono di sospendere temporaneamente il rimborso, possono essere svolti sulle dichiarazioni – se modificate – che determinano un rimborso di importo superiore a 4mila euro, oppure, anche con rimborsi inferiori, presentano elementi di incoerenza rispetto a criteri stabiliti con provvedimento del Direttore dell’Agenzia.

I criteri 2022

Come ogni anno, il 30 maggio 2022 è stato pubblicato il provvedimento n. 184653 con cui le Entrate hanno stabilito i criteri per l’individuazione degli elementi di incoerenza delle dichiarazioni 730/2022.

Il provvedimento dispone che costituisce elemento di incoerenza lo scostamento per “importi significativi” dei dati risultanti nei modelli di versamento, nelle certificazioni uniche e nelle dichiarazioni dell’anno precedente, ovvero (con definizione “aperta” e un po’ tautologica) la presenza di «altri elementi di significativa incoerenza» rispetto ai dati inviati da enti esterni o a quelli esposti nelle certificazioni uniche. Attiva i controlli preventivi, infine, anche la presenza di «situazioni di rischio» individuate in base a irregolarità verificatesi negli anni precedenti (cosiddetto pericolo di recidiva). In sintesi, quindi, i controlli preventivi che sospendono il rimborso dovrebbero scattare solo in presenza di tali anomalie, oppure nel caso di 730 che generi crediti superiori a 4.000 euro; ma in base alla norma, sono possibili solo se la precompilata viene modificata.

Il fatto che nella precompilata non compaiano somme di importo significativo, che invece i vari soggetti obbligati avevano correttamente trasmesso rappresenta un problema per i contribuente, perché impone la modifica della dichiarazione, il che diventa problematico in presenza di spese che genererebbero rimborsi elevati. Quando l’errore è dell’operatore, la sanzione è molto pesante: 100 euro per ogni documento di spesa; se il mancato inserimento è riconducibile al fisco, invece, il contribuente non può farci nulla e deve per forza modificare la dichiarazione.

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