Imposte

Prelievi commisurati agli utili

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di Mario Cerofolini, Lorenzo Pegorin e Gian Paolo Ranocchi

In base al comma 1 dell’articolo 55-bis del Tuir , è possibile dedurre dal reddito d’impresa, le somme prelevate a carico dell’utile di esercizio o delle riserve di utili assoggettati a Iri che formano a loro volta reddito tassabile in via ordinaria in capo all’imprenditore. Superata la questione tutt’altro che banale della legittimità (non fiscale) del prelievo di utili in corso di formazione, si pone il tema di come debbano essere trattati contabilmente tali prelievi.

Il fatto che la norma qualifichi tali prelevamenti come deducibili dal reddito d’impresa non significa che tali operazioni debbano transitare dal conto economico. Anzi, per la natura stessa di queste operazioni (si pensi a una distribuzione di riserve di utili già accantonati), esse non hanno nulla a che fare con i costi del conto economico. Di qui la conclusione che le deduzioni dal reddito dei prelevamenti non possono che operare in via extra contabile e quindi come una variazione in diminuzione in Dr.

La misura dei prelievi

Ci si chiede se il meccanismo tracciato dall’Iri si renda applicabile a prescindere dal fatto che l’entità dei prelevamenti rispecchi o meno la caratura della partecipazione del socio percettore. Il comma 5 del nuovo articolo 55-bis del Tuir dispone che l’Iri esclude l’applicazione dell’articolo 5 del Tuir (trasparenza) «limitatamente all’imputazione e alla tassazione del reddito a prescindere dalla sua percezione». Quindi la presunzione di proporzionalità ai conferimenti opera comunque in relazione ai “prelevamenti” in costanza di regime Iri ai fini della tassazione del reddito in capo ai percettori (nessun problema, invece, per la deduzione del costo in capo all’impresa).

La deduzione

La circolare 8/E/2017 delle Entrate ha chiarito che i prelievi effettuati dall’imprenditore a carico dell’utile dell’esercizio e/o delle riserve, da una parte, scontano l’imposizione progressiva Irpef in capo al percettore e, dall’altra, sono deducibili dalla base imponibile Iri, nell’esercizio stesso in cui avviene il prelievo. È stato così risolto il problema del circolo vizioso “reddito-prelievi”, stabilendo che la deduzione dei prelievi è attuabile sin dal primo periodo di applicazione della nuova Iri, anche nella specifica ipotesi di prelievi afferenti l’utile in corso di formazione (in pratica sugli acconti degli utili prelevati). Nel primo anno di applicazione dell’Iri è quindi necessario determinare il reddito d’impresa secondo le ordinarie disposizioni previste dal capo VI del Titolo I del Tuir e, successivamente, si deve portare in deduzione dal reddito così individuato le somme prelevate nei limiti, ovviamente, del plafond Iri.

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