Controlli e liti

Prelievi ingiustificati del professionista, l’onere della prova grava sull’Agenzia

di Laura Ambrosi

Grava sull’amministrazione l’onere di provare che i prelevamenti ingiustificati dal conto bancario e non annotati nelle scritture contabili siano stati utilizzati dal professionista per acquisti inerenti alla produzione del reddito conseguendone ricavi. Non è più possibile avvalersi, infatti, di alcuna presunzione.

A ribadire questo principio è la Corte di cassazione con l’ordinanza nr. 19564 depositata ieri.
L’ufficio rettificava il reddito dichiarato da un medico, a seguito di indagini svolte sui propri conti correnti bancari. In particolare contestava maggiori ricavi in conseguenza del rilevamento di versamenti e prelevamenti non giustificati.

L’accertamento era impugnato e, almeno con riferimento ai prelevamenti, il professionista si difendeva fornendo l’indicazione dei nominativi dei beneficiari delle somme riscosse. Mentre la Ctp respingeva il gravame, i giudici di appello lo accoglievano parzialmente ritenendo giustificati alcuni dei prelievi imputati dall’ufficio a ricavi.

Il professionista ricorreva così per cassazione eccependo, tra l’altro, che la Ctr prima avrebbe affermato che la mera indicazione del beneficiario delle somme prelevate sarebbe stata sufficiente a superare le presunzione di imputabilità degli stessi ricavi e poi, pur a seguito della indicazione dei nominativi dei beneficiari, avrebbe comunque ritenuto operante la presunzione con riferimento ad un nominativo stimando non plausibili le giustificazioni offerte.

La Cassazione ha accolto il ricorso. I giudici hanno ricordato che a seguito della sentenza della Corte costituzionale 228/2014 e della conseguente modifica normativa è venuta meno, per i lavoratori autonomi, la presunzione di imputazione a ricavi dei prelevamenti operati sui conti, non essendo proponibile l’equiparazione tra attività di impresa e attività professionale.

Ne consegue che grava sull’ufficio l’onere di provare che eventuali prelievi non annotati nelle scritture contabili siano stati utilizzati dal professionista per acquisti inerenti alla produzione del reddito e quindi per conseguire compensi non dichiarati

Cassazione, ordinanza 19564

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