Prelievo in uscita anche per i trasferimenti a «stabili» all’estero con branch exemption
Le regole sull’imposizione in uscita rilevano non solo in caso di trasferimento di residenza all’estero ma anche di trasferimento mediante operazioni straordinarie, di attività a stabili organizzazioni all’estero o di stabili organizzazioni in Italia da parte di soggetto non residente. Fattispecie indicate nell’articolo 5 della direttiva e che, in parte, sono già oggi previste dal Testo unico delle imposte sui redditi (articoli 166 e 179, comma 6, del Tuir) e da altre norme dell’ordinamento (Dlgs 147/2015).
Nel dettaglio, per quanto riguarda le operazioni straordinarie, il nuovo articolo 166, così come riscritto dallo schema di decreto legislativo, prevede che l’exit tax si applica alle imprese commerciali fiscalmente residenti nel territorio dello Stato e che sono state oggetto di incorporazione da parte di una società fiscalmente non residente oppure hanno effettuato una scissione a favore di una o più beneficiarie non residenti oppure hanno effettuato il conferimento di una stabile organizzazione o di un ramo di essa situati all’estero a favore di un soggetto fiscalmente residente all’estero.
In conseguenza di tale previsione, è abrogato il vigente comma 6 dell’articolo 179 del Tuir concernente l’imposizione in uscita sui componenti dell’azienda oggetto di operazioni straordinarie.
Le regole sull’exit tax si applicano anche in caso di trasferimento, da parte di una impresa commerciale non residente in Italia, di una stabile organizzazione situata nel territorio dello Stato, parte di essa o attività facenti parte del patrimonio della stessa alla sede centrale o ad altra stabile situata all’estero.
Si tratta delle fattispecie oggi disciplinate a seguito del Dlgs 147/2015, che, con norma di natura interpretativa, ha confermato l’estensione della sospensione della riscossione della exit tax anche ai casi di trasferimento di parte degli attivi connessi a una stabile organizzazione italiana di un soggetto non residente in modo che anche il trasferimento di una parte di attivi di una stabile organizzazione da uno Stato all’altro risulti trattato come se il trasferimento fosse fatto all’interno dello Stato stesso.
Da ultimo, le disposizioni dell’articolo 166 si applicano anche ai soggetti che esercitano imprese commerciali fiscalmente residenti nel territorio dello Stato e che trasferiscono attività a una loro stabile organizzazione situata all’estero con riferimento alla quale si applica l’esenzione degli utili e delle perdite all’articolo 168-ter del Tuir (branch exemption), in aderenza a quanto previsto dall’articolo 5, p.1, lettera a) della direttiva.
In linea generale, quanto al periodo di imputazione del reddito nelle diverse fattispecie di exit tax, il decreto stabilisce che in caso di trasferimento della residenza all’estero la plusvalenza si intende realizzata nell’ultimo periodo d’imposta il cui reddito va dichiarato in Italia mentre negli altri casi è imputato al momento di perfezionamento delle operazioni.
Lo schema di Dlgs sulla disciplina antielusiva