Premi di risultato, i benefit «indebiti» devono essere ritassati
La risoluzione 67/E chiarisce le modalità con cui i contribuenti devono indicare e riprendere a tassazione nei modelli 730 e Redditi PF 2017 le somme per premi di risultato percepite sotto forma di benefit, in assenza dei requisiti per accedere al regime agevolato.
L’Agenzia precisa che il contribuente deve aggiungere gli importi erogati come benefit - risultanti nel punto 573 della CU 2017 - nel rigo C4 colonna 3 del modello 730/2017 “Somme imposta sostitutiva”, evitando di riportarli nella colonna 5 (denominata “Benefit”). Andrà quindi barrata la colonna 6 per optare per la tassazione ordinaria; analogamente si dovrà operare nel modello Redditi PF 2017, agendo nel rigo C4 in corrispondenza delle colonne 3, 5 e 6. Con le medesime modalità dovranno procedere i contribuenti che utilizzano la dichiarazione precompilata. La ripresa a tassazione dei beni e servizi scambiati - in assenza dei requisiti normativi - con le erogazioni premiali è come se facesse retroagire l’imposizione al momento precedente la sostituzione, assoggettando il premio non agevolabile, anche se corrisposto sotto forma di benefit.
Agenzia delle entrate, risoluzione 67/E/2017