Adempimenti

Premi di risultato, imposta sostitutiva solo se i criteri sono stati determinati in anticipo

di Gianluca Cavallari

L’imposta sostitutiva è applicabile solo se i criteri di misurazione della produttività sono definiti con ragionevole anticipo. L’applicazione dell’imposta sostitutiva del 10% in relazione all’erogazione dei premi di risultato variabili (articolo 1 commi da 182 a 190 della legge di Stabilità 2016) è limitata a quei premi per i quali i relativi criteri di determinazione siano determinati con anticipo.

È quanto rileva l’agenzia delle Entrate con la risposta 456 pubblicata il 31 ottobre in cui, in occasione di un aggiornamento degli accordi aziendali con i lavoratori intercorso solo i primi giorni di luglio 2018, viene concesso alla società istante la possibilità di fruire della norma agevolativa sopramenzionata solo per il 50% del premio di risultato riferito all’anno 2018 in corrispondenza del secondo semestre della medesima annualità.

In particolare, la società istante chiedeva se il premio di risultato relativo al periodo 2018 integrasse i presupposti per l’applicazione (e conseguente recupero in sede di conguaglio) dell’imposta sostitutiva del 10% considerato che in data 2 luglio 2018 erano stati modificati gli accordi aziendali al fine di recepire di indicatori di riferimento per la parametrazione dei premi spettanti, nonché adeguare le regole per la determinazione ed il riconoscimento dei premi alle disposizioni agevolative introdotte con la legge di Stabilità 2016.
Sul punto l’ufficio, evidenzia come la funzione incentivante della norma in esame può ritenersi assolta se «la maturazione del premio, e non solo la relativa erogazione, avvenga successivamente alla stipula del contratto, sulla base del raggiungimento degli obiettivi incrementali ivi previamente definiti e misurati nel periodo congruo anch’esso stabilito su base contrattuale».
Con tale precisazione, l’Agenzia ha voluto porre l’accento sulla tempestività, rispetto poi alla maturazione dei premi, di definizione dei criteri di misurazione e definizione dei premi di risultato che devono essere recepiti nei contratti aziendali in anticipo rispetto ad una eventuale produttività futura non ancora realizzatasi.

Pertanto, nel caso esaminato, qualora la misurazione degli indicatori individuati nell’accordo integrativo, sottoscritto in luglio, rilevi un incremento degli stessi al 31 dicembre 2018, rispetto al mese di giugno 2018, l’applicazione dell’imposta sostitutiva riguarderà solo la metà del premio di risultato definito per il 2018.
Riferendosi poi alle successive annualità l’Agenzia precisa che l’imposta sostitutiva potrà essere applicata solo se gli indicatori di riferimento siano individuati in data antecedente l’inizio del periodo di maturazione dei premi.
In ultima analisi viene confermato, come peraltro già precisato da precedente prassi dell’ufficio, che la strutturazione del premio di risultato non condiziona l’applicazione della norma agevolativa che prevede l’applicazione dell’imposta sostitutiva.
L’invito che si potrebbe cogliere dalla risposta dell’Agenzia, in relazione ai premi di risultato per l’anno 2020, potrebbe essere quello di intervenire, se fosse necessario, sugli accordi aziendali appena prima (o subito dopo) la chiusura del periodo d’imposta 2019.

Agenzia delle Entrate, risposta a interpello 456/2019

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©