Premio Ires a chi crea occupazione
Le cooperative sociali non sono state interessate dalla riduzione delle agevolazioni previste dalla legge Finanziaria 2005 (legge 311/2004) con l’articolo 1, commi da 460 a 464.
I bonus per le coop sociali
Per questi soggetti, continuano ad applicarsi le norme previste dall’articolo 12 della legge 904/1977, per cui non concorrono a formare il reddito imponibile le somme destinate alle riserve indivisibili. Si ritiene che sia da assoggettare a imposta un decimo della riserva legale, che essendo del 30% comporta un imponibile Ires del 3% (articolo 6 del Dl 63/2002).
Si ricorda però che sulle riprese fiscali si paga l’Ires.
Quando le cooperative sociali perseguono anche lo scopo di creare occasioni di lavoro per i propri soci, possono continuare ad applicare senza limitazioni l’agevolazione contenuta nell’articolo 11 del Dpr 601/1973.
In base a questa norma, i redditi conseguiti dalle cooperative di produzione e lavoro sono esenti dall’Ires, e dunque anche le riprese fiscali non vengono tassate, se l’ammontare delle retribuzioni effettivamente corrisposte ai soci che prestano la propria opera con carattere di continuità, comprese le somme di cui all’ultimo comma, non è inferiore al 50% dell’ammontare complessivo di tutti gli altri costi, tranne quelli relativi alle materie prime e sussidiarie. Se, invece, l’ammontare delle retribuzioni è inferiore al 50% ma non al 25% degli altri costi, l’Ires è ridotta della metà.
L’articolo 11 della legge 59/1992 ha previsto l’esenzione da Ires dell’utile destinato ai fondi mutualistici delle Associazioni riconosciute.
Le altre cooperative
Per le altre cooperative, che svolgono attività propria delle imprese sociali e ne assumono la qualifica, la normativa non chiarisce se siano prevalenti le norme fiscali sulle cooperative o sulle imprese sociali. Per loro infatti l’articolo 12 della legge 904/1977 si applica solo sul 30% degli utili civilistici, mentre le riprese fiscali sono sempre tassate, quindi abbiamo per prudenza applicato a loro la soluzione più sfavorevole.
Le imprese sociali costituite nella forma della società di persone non sono soggette a Ires, ma pagano l’Irpef in capo ai soci con le loro aliquote personali.