Imposte

Premio ai ricercatori di società private

di Michela Magnani e Alessio Vagnarelli

La circolare 17/E dedica un capitolo al regime fiscale di favore applicabile ai docenti e ai ricercatori che decidono di rientrare in Italia. L’agevolazione consente di escludere da tassazione il 90% del reddito di lavoro dipendente o autonomo prodotto in Italia e si applica per quattro periodi d’imposta.

I requisiti per accedere al regime sono: essere in possesso di un titolo di studio universitario o equiparato; essere stati non occasionalmente residenti all’estero; aver svolto all’estero documentata attività di ricerca o docenza per almeno due anni continuativi, presso centri di ricerca pubblici o privati o università; svolgere l’attività di docenza e ricerca in Italia; acquisire la residenza fiscale nel territorio dello Stato.

Il regime, dopo la legge di bilancio 2017, ha acquisito il carattere di stabilità. La norma, così come ricordato dalla circolare 17, trova quindi applicazione anche per i docenti e i ricercatori, che avendone i requisiti, si trasferiscono in Italia dopo il 30 maggio 2017 (termine inizialmente previsto dal Dl 78/2010).

La circolare precisa che per quanto riguarda i titoli di studio conseguiti all’estero, gli stessi devono essere riconosciuti in Italia, mediante la dichiarazione di valore rilasciata dalle rappresentanze diplomatiche italiane all’estero (ambasciate/consolati) competenti per zona.

Per quanto riguarda il periodo di permanenza all’estero che deve essere stabile, la circolare precisa che può essere considerato il termine minimo di due anni (previsto per l’attività di docenza o ricerca) calcolato sulla base del calendario comune e non sulla base dei periodi di residenza fiscale.

Si devono considerare organismi di ricerca le entità di ricerca indipendentemente dal relativo status giuridico. Possono essere considerate centri di ricerca le entità che svolgono anche attività economiche purché queste ultime siano contabilizzate distintamente.

Non assume rilievo la natura del datore di lavoro o del soggetto committente che può essere anche un’impresa privata con strutture organizzative finalizzate alla ricerca e per quanto riguarda l’attività di docenza possono ritenersi agevolabili tutte le attività finalizzate all’insegnamento o alla formazione.

Infine, relativamente all’acquisizione della residenza fiscale, la circolare chiarisce che l’attività lavorativa in Italia non deve necessariamente seguire temporalmente l’acquisizione dello status di residente fiscale in Italia.

Agenzia delle Entrate, circolare 17/E/2017

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