Prenotazione spettacoli online con obblighi Iva
Il servizio di prenotazione on line di biglietti per l’accesso ad eventi di spettacolo, sport e cultura non è esonerato ai fini Iva dagli obblighi di fatturazione né dagli obblighi di certificazione fiscale dei corrispettivi fiscali quando autonomamente considerato. Ciò in quanto non trattasi di servizio elettronico, ma di attività di intermediazione.
Con il principio di diritto n. 26, pubblicato ieri, l’agenzia delle Entrate ha chiarito la natura della prestazione di servizio resa da una piattaforma elettronica attraverso la quale i privati possono procedere all’acquisto di biglietti per spettacoli, concerti ecc. In sostanza, secondo le Entrate il servizio in questione, accessibile sia via internet sia tramite call-center sia attraverso punti vendita autorizzati, non può annoverarsi tra i «servizi prestati tramite mezzi elettronici» di cui all’articolo 7, par. 1, regolamento 282/2011, in quanto esplicitamente escluso dal par. 3, lettera t) della medesima norma, per cui non rientrerebbero nella definizione di e-commerce (diretto) la «prenotazione in linea di biglietti di ingresso a manifestazioni culturali, artistiche, sportive, scientifiche, educative, ricreative o a manifestazioni affini». Piuttosto la suddetta prestazione viene inquadrata come prestazione di servizi B2C resa da un intermediario che agisce in nome e per conto altrui ai sensi dell’articolo 44 della direttiva 2006/112/CE. Dunque una prestazione diversa dai servizi elettronici, separata dalla cessione del biglietto, che segue le regole ordinarie quanto alla certificazione. Lo stesso documento di prassi fa presente che, qualora all’attività di intermediazione svolta dalla piattaforma si affianca un ulteriore servizio consistente, ad esempio, nella possibilità di stampare il biglietto da remoto (rispetto a quale la società percepisce un corrispettivo specifico), quest’ultimo deve ritenersi accessorio al primo e pertanto sarà soggetto allo stesso trattamento Iva applicabile al servizio di intermediazione, compresi gli adempimenti in materia di fatturazione e di certificazione dei corrispettivi.
Diverse potrebbero essere le regole nel caso in cui l’attività di intermediazione venisse considerata essa stessa come accessoria alla vendita del biglietto, alle condizioni di cui all’articolo 12 del Dpr 633/1972.
Agenzia delle Entrate, principio di diritto 26/2019