Prescrizione decennale per il credito d’imposta
Il rimborso del credito d’imposta risultante dalla liquidazione automatizzata è soggetto a prescrizione decennale. La Ctr Lombardia con la sentenza 2921 del 3 luglio scorso afferma il principio in base al quale tale credito d’imposta non è soggetto alla decadenza di cui all’articolo 38 del Dpr 602/1973 ma al termine ordinario decennale di cui all’articolo 2946 Codice civile.
Secondo i giudici d’appello, qualora il credito d’imposta sia evidenziato dal contribuente in dichiarazione viene meno la necessità di un’apposita istanza di rimborso in quanto l’agenzia delle Entrate con la dichiarazione è in condizione di conoscere la pretesa creditoria che ne discende. L’indicazione, prosegue il collegio, di un quadro anziché un altro non dispensa l’amministrazione da una lettura che la porti a trarre le conseguenze sostanziali anche a favore del contribuente; al contrario vi sarebbe una violazione dei principi costituzionali se l’ufficio pretendesse un versamento addizionale in difetto e si sottraesse alla restituzione di un pagamento indebito per un errore meramente formale del contribuente. Pertanto trova applicazione l’ordinario termine decennale; il computo per l’esercizio del diritto di credito decorre quindi dal riconoscimento implicito seguito alla mancata adozione da parte dell’ufficio dei provvedimenti di spettanza o dalla data di scadenza per la presentazione della dichiarazione.
Una decisione fondata sul principio del consolidamento del credito d’imposta derivante dall’omessa attivazione da parte dell’amministrazione dell’esercizio del potere-dovere di controllo attraverso lo strumento della rettifica della dichiarazione entro il termine decadenziale.