Prescrizione decennale se la Ctp rigetta il ricorso
È difficile rispondere al lettore in termini affermativi. La ragione è un po' complessa, ma tentiamo di esporla nel modo più semplice. Secondo un fermo indirizzo della Corte di cassazione (sentenza a Sezioni Unite 25790 del 2009, finora non smentita), i termini di prescrizione e di decadenza più brevi di dieci anni non si applicano quando il tributo è riconosciuto dovuto da una sentenza «di merito» passata in giudicato (articolo 2953 del Codice civile: «I diritti per i quali la legge stabilisce una prescrizione più breve di dieci anni, quando riguardo ad essi è intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato, si prescrivono con il decorso di dieci anni»).
Ne consegue che, ove la Commissione tributaria «rigetti» il ricorso (con sentenza di condanna, e quindi «di merito»), il credito del Comune è soggetto alla prescrizione decennale, e non sono applicabili i termini di decadenza diligentemente indicati dal lettore. Qualore, invece, la Commissione dichiari il ricorso «inammissibile» perché tardivo (sentenza così detta di «rito», e non di merito), la prescrizione decennale non è applicabile, e si osservano i più brevi termini di decadenza.
Ciò non è sufficiente per concludere che il Comune sia già decaduto dal potere di agire in via esecutiva, non avendo iscritto il credito a ruolo o non avendo notificato l'ingiunzione fiscale. Siccome il ricorso, ancorché tardivo, è stato proposto, l'instaurazione della lite non fa scattare i termini «brevi» di decadenza, i quali decorreranno dal passaggio in giudicato della sentenza «di rito» che avrà dichiarata l'inammissibilità dell'impugnazione.
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