L'esperto rispondeControlli e liti

Prescrizione decennale se la Ctp rigetta il ricorso

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di Ezio Maria Pisapia

La domanda

Il 1° dicembre del 2014 ricevo un avviso di accertamento per gli anni 2009–2012, per omessa dichiarazione Tarsu. Presento ricorso alla Ctp oltre i termini previsti dalla legge (60 giorni) e, quindi, la cartella si è resa definitiva. A settembre 2015 la Ctp respinge l'istanza di sospensione. A oggi, il Comune ancora non procede alla riscossione tramite ingiunzione o cartella, e la Ctp ancora non emette una sentenza. Se mi dovesse arrivare una richiesta di pagamento, prima o dopo la sentenza della Ctp, come stabilito dalla Cassazione con la sentenza 1503/2016, il Comune non sarebbe decaduto dal potere di riscossione: per tardiva formazione del ruolo d'imposta (termine un anno) ex articolo 72, del Dlgs 507/93; per mancata riscossione coattiva (termine tre anni) ex articolo 1, commi 163 e 171, della legge 296/06 (Finanziaria 2007)? - F.M. FOGGIA

È difficile rispondere al lettore in termini affermativi. La ragione è un po' complessa, ma tentiamo di esporla nel modo più semplice. Secondo un fermo indirizzo della Corte di cassazione (sentenza a Sezioni Unite 25790 del 2009, finora non smentita), i termini di prescrizione e di decadenza più brevi di dieci anni non si applicano quando il tributo è riconosciuto dovuto da una sentenza «di merito» passata in giudicato (articolo 2953 del Codice civile: «I diritti per i quali la legge stabilisce una prescrizione più breve di dieci anni, quando riguardo ad essi è intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato, si prescrivono con il decorso di dieci anni»).

Ne consegue che, ove la Commissione tributaria «rigetti» il ricorso (con sentenza di condanna, e quindi «di merito»), il credito del Comune è soggetto alla prescrizione decennale, e non sono applicabili i termini di decadenza diligentemente indicati dal lettore. Qualore, invece, la Commissione dichiari il ricorso «inammissibile» perché tardivo (sentenza così detta di «rito», e non di merito), la prescrizione decennale non è applicabile, e si osservano i più brevi termini di decadenza.

Ciò non è sufficiente per concludere che il Comune sia già decaduto dal potere di agire in via esecutiva, non avendo iscritto il credito a ruolo o non avendo notificato l'ingiunzione fiscale. Siccome il ricorso, ancorché tardivo, è stato proposto, l'instaurazione della lite non fa scattare i termini «brevi» di decadenza, i quali decorreranno dal passaggio in giudicato della sentenza «di rito» che avrà dichiarata l'inammissibilità dell'impugnazione.

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