Adempimenti

Presentazione 730 al nuovo giro di boa, prossima scadenza al 23 luglio

Chiusa la seconda tappa degli invii alle Entrate, entro fine luglio i modelli presentati dal 21 giugno in poi

di Giuseppe Morina e Tonino Morina

La stagione del modello 730/2020, per l’anno 2019, ha chiuso le prime due tappe, quelle che prevedono, entro il 15 giugno, la comunicazione dei risultati finali delle dichiarazioni presentate all'agenzia delle Entrate entro il 31 maggio, ed entro il 29 giugno, la comunicazione per i modelli 730 presentati dal 1° al 20 giugno. Gli altri termini per la presentazione del 730 all'agenzia delle Entrate sono i seguenti:

• entro il 23 luglio, per i modelli 730 presentati dal 21 giugno al 15 luglio;

• entro il 15 settembre, per i modelli 730 presentati dal 16 luglio al 31 agosto;

• entro il 30 settembre 2020, per i modelli 730 presentati dal primo settembre al 30 settembre 2020.

Rimborsi sprint per chi ha presentato il 730 a maggio

Per i contribuenti che “chiudono” a credito è bene presentare il modello 730 prima del 30 settembre, per avere il rimborso delle eccedenze in tempi brevi. Ad esempio, i dipendenti che hanno presentato il modello 730 entro il 31 maggio, potranno ricevere nel mese di luglio 2020 la retribuzione, con i rimborsi o con le trattenute delle somme dovute. In caso di rateazione del saldo e degli eventuali acconti per il 2020, è trattenuta la prima rata.

Le ulteriori rate, maggiorate dell'interesse dello 0,33 per cento mensile, saranno trattenute dalle retribuzioni nei mesi successivi. Se la retribuzione è insufficiente per il pagamento delle imposte (ovvero degli importi rateati) la parte residua, maggiorata dell'interesse nella misura dello 0,4 per cento mensile, sarà trattenuta dalle retribuzioni dei mesi successivi.

I tempi per la ricezione dei rimborsi Irpef, se il 730 chiude a credito, o dei pagamenti, se il 730 chiude a debito, sono perciò “legati” ai termini entro i quali i centri di assistenza fiscale o gli intermediari abilitati, quali commercialisti o consulenti del lavoro, presenteranno in via telematica le dichiarazioni presentate dal contribuente con la comunicazione all'agenzia delle Entrate del risultato finale dei modelli 730.

L'agenzia delle Entrate rende disponibili ai sostituti d'imposta, in via telematica, entro dieci giorni dalla ricezione, i risultati contabili dei modelli 730 (cioè i modelli 730-4, necessari per le operazioni di conguaglio). I rimborsi che scaturiscono dal modello 730 saranno erogati con il primo stipendio utile, a partire dal mese successivo a quello in cui il datore di lavoro ha ricevuto il prospetto di liquidazione.

Il nuovo termine di settembre
Le stesse scadenze valgono per i contribuenti che chiudono il modello 730 a debito. Il termine mobile per rimborsi e i pagamenti si applicherà anche ai pensionati. L'istituto nazionale di previdenza sociale (Inps) e tutti gli enti pensionistici effettueranno le operazioni di addebito o accredito a partire dal secondo mese successivo a quello di ricezione del prospetto di liquidazione.

Per i contribuenti che invieranno il modello 730/2020, con risultato a credito, entro l'ultimo termine utile del 30 settembre 2020, i rimborsi potranno arrivare a partire dal mese di ottobre 2020. Inviare il modello 730 a settembre comporterà infatti il differimento della data a partire dalla quale il sostituto d'imposta, o direttamente l'agenzia delle Entrate, avvierà le operazioni di rimborso Irpef e gli addebiti d'imposta.

I controlli

I tempi di pagamento dei rimborsi possono essere influenzati, in caso di controlli fiscali dell'agenzia delle Entrate, che possono essere effettuati entro 4 mesi dal termine previsto per la trasmissione, o dalla data d'invio in caso di ritardo rispetto alla scadenza sulla dichiarazione precompilata modificata. L'accredito potrebbe subire slittamenti in caso di:

•rimborsi per più di 4mila euro, che rientra tra i casi che determinano controlli preventivi sui modelli 730; si possono evitare i controlli e i ritardi dell'esecuzione dei rimborsi, compensando parte del credito con altri tributi, abbassando l'importo del rimborso sotto il limite di 4mila euro;

•incoerenze nelle modifiche apportate al 730 precompilato, o modifiche eccessive o sospette per l'agenzia delle Entrate, tali da fare scattare dei controlli.

La modalità “senza sostituto”
Per eseguire i rimborsi del modello 730/2020, l'agenzia delle Entrate può anche sostituirsi al sostituto d'imposta in difficoltà. Grazie ad una nuova norma, inserita nel decreto Rilancio, è infatti prevista la possibilità di presentare il modello 730/2020 nella modalità “senza sostituto” anche in presenza di un sostituto d'imposta tenuto a effettuare il conguaglio.

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©