Imposte

Presìdi disinfettanti con esenzione Iva

Interpello 370: i gel igienizzanti che non sono presidio medico chirurgico non sono esenti dall’imposta

di Francesco Capri e Marcello Tarabusi

Saponi e gel igienizzanti classificati come prodotti cosmetici non sono “disinfettanti per mani”; non godono quindi dell'esenzione Iva anti-covid19, ma scontano l’ordinaria aliquota 22%.

Con la risposta n. 370 del 17 settembre, l’agenzia delle Entrate chiarisce uno dei dubbi legati all’esenzione Iva sui cosiddetti “beni anti covid-19” (articolo 124 del Decreto Rilancio convertito con legge 77/2020, sui cui si veda il Sole 24Ore del 20 maggio).

Tra i beni esentati temporaneamente da Iva sino al 31 dicembre rientrano i “detergenti disinfettanti per mani”. Per il consumatore i prodotti “igienizzanti”, gel o saponi, sono tra loro equivalenti (purché abbiano il titolo minimo di disinfettante indicato dall’Organizzazione Mondiale della Sanità), perché destinati tutti al medesimo uso, l’igiene delle mani; sotto il profilo merceologico, tuttavia, prodotti tra loro simili possono essere classificati in modo molto differente.

In particolare, gel e saponi sono classificati come Presidi medici chirurgici (Pmc) solo se rispettano le prescrizioni del dpr 392/98 e sono autorizzati dal ministero della Salute: solo così possono fregiarsi del titolo di “disinfettanti”. Analoghi prodotti, pur con proprietà disinfettanti, ma che non sono stati autorizzati sono commercializzati come cosmetici e possono essere designati come “igienizzanti”, ma non “disinfettanti”.

L’iter di autorizzazione ha un costo, così molte aziende scelgono di vendere i propri gel e saponi come cosmetici, anche se avrebbero i requisiti per ottenere la qualifica di disinfettanti. La società istante aveva rilevato che, nel settore cosmetico, alcuni concorrenti applicavano in maniera generalizzata l’esenzione, richiamandosi – in modo estensivo ed improprio - ad una circolare dell’agenzia delle Dogane e Monopoli del 30 maggio scorso che forniva indicazioni di natura prettamente tecnica sul raccordo tra l’elenco dei beni esenti ed i codici doganali di classificazione della merce.

L’interpello richiamava invece il preciso significato giuridico del termine “disinfettante”: è tale solo un presidio medico chirurgico, che ha la funzione di diminuire drasticamente la presenza di batteri, funghi e/o virus, assoggettato alla rigorosa procedura di autorizzazione prevista dal citato Dpr 392/1998 sia per la produzione che per l’immissione in commercio, sotto la vigilanza dell’Iss e del ministero della Salute.

L’agenzia delle Entrate condivide l’interpretazione e conclude che solo i prodotti che legalmente possono definirsi “disinfettanti” godono dell'esenzione, mentre quelli venduti come cosmetici sono soggetti ad Iva 22%, indipendentemente dalle proprietà intrinseche del prodotto. Per orientarsi nella “selva oscura” dei disinfettanti/detergenti/igienizzanti il consumatore ha così una chiara indicazione: solo se sulla confezione è riportata la dicitura “presidio medico chirurgico” il prodotto è esente Iva. Il chiarimento giunge quanto mai opportuno, perché l’agevolazione non esaurirà la sua portata alla fine dell’anno: dal 2021 per i beni anti-Covid19 oggi esenti si applicherà infatti l’aliquota Iva 5%.

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