Adempimenti

Prestazioni o cessioni tra più Paesi complicano la dichiarazione Oss

Entro il 2 novembre primo modello trimestrale per chi aderisce al regime

Il 2 novembre è la prima scadenza dopo la riforma dell’e-commerce per le vendite a distanza di beni intra-Ue, per coloro che si sono registrati all’Oss per presentare la relativa dichiarazione. L’occasione è utile per fare qualche riflessione sul tema

Il soggetto passivo che si avvale del regime speciale Ue ha l’obbligo di trasmettere, per via elettronica, una dichiarazione Iva per lo sportello unico per ogni periodo d’imposta (trimestrale). La dichiarazione e il pagamento devono avvenire entro la fine del mese successivo al trimestre di riferimento. Fino a tale momento la dichiarazione può essere sempre rettificata. Se la dichiarazione Iva è stata già presentata, invece, le rettifiche sono possibili solo con una successiva dichiarazione. Quanto ai dati necessari da riportare in dichiarazione, si ricordi che, sul piano oggettivo, le informazioni vanno ripartite tra prestazioni di servizi e cessioni di beni relative a ciascun Stato membro di consumo. Sicché se un soggetto passivo effettua prestazioni/cessioni in più Stati Ue sarà tenuto a completare la seconda parte della dichiarazione Oss, quella specifica sulle singole operazioni, separatamente per ciascun Stato membro di consumo. In questa sezione va pure riportata l’aliquota Iva applicabile nel Paese di destinazione.

Quanto ai dati che riguardano i soggetti coinvolti, in particolare il fornitore, occorre fare una distinzione. Nel caso in cui si tratti di cessioni di beni spediti/trasportati dallo Stato membro di identificazione (ai fini Oss) del fornitore, è sufficiente l’indicazione del numero individuale di identificazione attribuito appunto dallo Stato membro di identificazione; diversamente, laddove si tratti di cessioni di beni spediti/trasportati da uno Stato membro diverso da quello di identificazione Oss, deve essere riportato anche l’identificativo Iva o, se non disponibile, il numero di registrazione fiscale della stabile organizzazione a partire dalla quale i beni sono spediti/trasportati.

Secondo quanto previsto dalle linee guida allo sportello unico pubblicate dalla Commissione europea ad inizio anno, non sarebbe questo il caso della vendita a distanza effettuata nei confronti di un consumatore tedesco DE da parte del fornitore italiano IT il quale, non avendo nella propria disponibilità i beni in questione, li acquista da un soggetto passivo francese FR chiedendo a quest’ultimo di inviare la merce direttamente all’acquirente DE. In base al documento, la cessione IT/DE sarebbe una cessione di beni senza trasporto e non potrebbe, pertanto, qualificarsi come una vendita a distanza intraUe. Tale impostazione non si ritiene condividibile in quanto il ricorso a un’interpretazione “estensiva” delle regole sulle triangolari intraUe potrebbe far salva la vendita a distanza.

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