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Prestazioni sanitarie, le regole di fatturazione

Il divieto di emettere per ragioni di privacy e-fattura per le prestazioni sanitarie verso le persone fisiche è stato esteso fino a tutto il 2023 dal decreto Milleproroghe

di Rosario Farina

Il divieto di emettere, per ragioni di privacy, fattura elettronica per gli operatori per le prestazioni sanitarie verso privati persone fisiche è stato assoluto già all’atto dell'avvio dell’obbligo della fatturazione elettronica tra privati. Il Dl 198/2022, cosiddetto Milleproroghe, ha esteso a tutto il 2023 tale divieto, che però non viene applicato in determinate condizioni quando la fattura è destinata a una società o a una Pubblica Amministrazione.

Tale divieto scaturiva dai provvedimenti del 15 novembre e del 20 dicembre 2018 del Garante privacy che evidenziava come il nuovo obbligo della fatturazione elettronica, «presenta rilevanti criticità in ordine alla compatibilità con la normativa in materia di protezione dei dati personali», in particolar modo relativamente alle prestazioni degli operatori sanitari nei confronti dei privati.

Conseguentemente, i soggetti tenuti all’invio dei dati al Sistema tessera sanitaria devono, anche per l’anno 2023, continuare a certificare le prestazioni sanitarie rese nei confronti delle persone fisiche/consumatori finali mediante fatture in formato cartaceo – ovvero in formato elettronico senza utilizzare lo Sdi come canale di invio – e a trasmettere i relativi dati al Sistema tessera sanitaria secondo le tipologie evidenziate negli allegati ai decreti ministeriali che disciplinano le modalità di trasmissione dei dati al suddetto sistema.

Si evidenzia che la e-fattura non deve essere emessa in formato elettronico xml tramite il Sdi neanche nel caso in cui il paziente neghi l’autorizzazione alla trasmissione dei suoi dati al Sistema tessera sanitaria, mediante l’opposizione all’utilizzo dei dati ai fini dell’elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata.

Il divieto di emissione della e-fattura via Sdi si applica anche ai soggetti che, pur non essendo tenuti all’invio dei dati al Sistema tessera sanitaria, effettuano «prestazioni sanitarie» nei «confronti delle persone fisiche» (articolo 9 bis, comma 2, Dl 135/2018).

Si tratta, per esempio, dei podologi, dei fisioterapisti o dei logopedisti.Nella particolare circostanza in cui vengano attuate due o più operazioni verso lo stesso cliente persona fisica riguardanti sia spese sanitarie che non sanitarie, le stesse possono essere gestite:

1. con emissione di un’unica fattura che, indipendentemente dal fatto che le spese sanitarie possano essere distinte all’interno del documento fiscale da quelle non sanitarie, deve essere emessa in formato cartaceo;

2. con emissione di fatture distinte per le spese sanitarie e non sanitarie, in questo caso le «fatture sanitarie» devono essere emesse in formato cartaceo, mentre le fatture non sanitarie devono essere emesse in formato elettronico e trasmesse a mezzo Sdi, sempreché non contengano alcun elemento da cui sia possibile desumere informazioni relative allo stato di salute del paziente (come precisato dalla circolare 14/E/2019).

Quindi, per esempio, se la farmacia cede a un proprio cliente persona fisica un farmaco e degli integratori, entrambe le spese vanno comunicate al Sts e l’unica fattura deve essere comunque e sempre emessa in formato cartaceo; in caso di emissione di due fatture separate, una per il farmaco e l’altra per gli integratori, la spesa non sanitaria va fatturata elettronicamente, mentre per la spesa sanitaria deve essere emessa fattura cartacea.

Quando, invece, le operazioni con oggetto spese sanitarie sono effettuate nei confronti di soggetti diversi dalle persone fisiche (B2B), le stesse devono essere documentate con fattura elettronica da trasmettere via Sdi. Per esempio, se un medico effettua delle prestazioni sanitarie anche a favore di persona fisica il cui pagamento è dovuto da un’azienda sanitaria pubblica o da una struttura sanitaria privata o da un’azienda (per esempio in riferimento alle attività di sorveglianza sanitaria nell’ambito della tutela della salute dei lavoratori), la fattura dovrà essere normalmente emessa in modalità elettronica, rispettivamente B2G e B2B e dovrà transitare dallo Sdi, avendo cura che la stessa non contenga informazioni che possano risultare in contrasto con la normativa privacy; invece la stessa fattura ove emessa a carico della persona fisica, che è il destinatario della prestazione, non dovrà transitare dallo Sdi.

Laddove destinataria della fatturazione delle prestazioni sanitarie possa essere una compagnia assicurativa che se ne fa carico:

• le fatture emesse in formato elettronico e trasmesse tramite Sdi non riporteranno l’indicazione del nome del paziente o di altri elementi che consentano di associare in modo diretto la prestazione resa a una determinata persona fisica identificabile;

• al fine di garantire eventuali esigenze gestionali del soggetto cessionario potranno essere utilizzate codifiche di varia natura che consentano fra le parti medesime di identificare in modo indiretto e mediato la tipologia di prestazione resa e la persona fisica nei cui confronti la stessa è stata effettuata ricollegando così la prestazione e il relativo costo alla singola posizione nel pieno rispetto delle prescrizioni concernenti la tutela dei dati personali.

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