Le prestazioni di servizi sono rilevanti ai fini Iva in due distinti momenti temporali, rispettivamente, quando si realizza il fatto generatore e quando diventa esigibile l’imposta. Così si è espressa l’Associazione italiana dottori commercialisti, con la Norma di comportamento n. 223/2023. Per le prestazioni di servizi sorge l’obbligo di emettere la fattura quando per l’Erario l’imposta diventa esigibile e, quindi, in generale, all’atto del pagamento del corrispettivo.
Norma Aidc n. 223/2023: fatto generatore, esigibilità Iva e fatturazione dei servizi
L’Associazione italiana dottori commercialisti, con la Norma di comportamento 7 dicembre 2023, n. 223, ha fatto chiarezza sull’inquadramento corretto del momento in cui assumono rilevanza le prestazioni di servizi ai fini Iva di cui all’articolo 3 del Decreto Iva.
Secondo quanto ha specificato l’Aidc, due sono i momenti temporali...
Argomenti
Punti Chiave
- Norma Aidc n. 223/2023: fatto generatore, esigibilità Iva e fatturazione dei servizi
- Rilevanza Iva delle prestazioni di servizi secondo la normativa comunitaria
- Rilevanza Iva delle prestazioni di servizi ai sensi dell’articolo 6 del Dpr 633/1972
- Aidc: necessità di una distinzione tra fatto generatore ed esigibilità dell’imposta
- Ruolo del momento di esecuzione materiale della prestazione
- Insorgenza dell’obbligo di emissione anticipata della fattura
- Deroghe ex articoli 3, comma 3, e 6, commi 3 e 4, del Dpr 633/1972
- Termini di emissione della fattura
- Conclusioni dell’Aidc