Finanza

Prestiti fino a 25mila euro, spazio al cumulo delle domande

Sì a più istanze a diversi istituti ma il Fondo rilascia la garanzia fino all’importo massimo

di Gabriele Ferlito

Nonostante sia attiva già da alcune settimane la procedura per l’accesso ai mini finanziamenti fino a 25mila euro garantiti dal Fondo centrale Pmi (articolo 13, comma 1, lettera m, del Dl 23/2020), permangono diversi dubbi applicativi tra i potenziali beneficiari della misura. Alcuni di questi dubbi riguardano specifici aspetti dell’operatività degli istituti di credito con riferimento a tali misure.

Ad esempio, viene segnalato che alcuni istituti di credito non consentono la presentazione delle richieste per fruire della garanzia sui finanziamenti. Al fine di chiarire la questione, va precisato che il meccanismo previsto dall’articolo 13 del Dl 23/2020 presuppone l’intervento del Fondo di garanzia, che garantisce la banca in relazione al finanziamento erogato. Tuttavia, va segnalato che non tutti gli istituti di credito sono convenzionati ad operare con il Fondo (l’elenco aggiornato delle banche convenzionate è disponibile a questo link). Pertanto, se la banca a cui ci si rivolge per ottenere il finanziamento garantito non è compresa nell’elenco, il rifiuto di gestire l’operazione non è contestabile. In questi casi non resta che rivolgersi ad un istituto di credito incluso nella lista (del resto la domanda può essere inoltrata anche ad una banca diversa dalla propria).

Un’altra questione che solleva dubbi è se l’importo del finanziamento garantibile (come noto, nel limite del 25% dei ricavi del beneficiario) può essere frazionato su più istituti di credito, oppure se la richiesta va inoltrata necessariamente ad una sola banca. Il punto è stato chiarito dall’Abi con la circolare del 16 aprile 2020: è ammesso presentare più domande per il finanziamento garantito a diversi istituti di credito, ma il Fondo rilascia la propria garanzia con riferimento alle prime domande presentate fino a concorrenza dell’importo massimo garantibile.

Un esempio può aiutare a fare chiarezza. Si consideri un’impresa che ha i requisiti per ottenere la garanzia del 100% su un importo massimo di 25mila euro:
a) se l’impresa presenta due domande di finanziamento garantito, una alla banca X per 15mila euro e l’altra alla Banca Y per 10mila euro, il Fondo centrale riconoscerà le garanzie ad entrambe le banche per i rispettivi importi finanziati;
b) se invece l’impresa presenta due domande di finanziamento garantito entrambe per l’importo di 25mila euro, una alla banca X e l’altra banca Y, il Fondo riconoscerà la garanzia solamente alla prima domanda presentata, mentre l’altra sarà sprovvista di garanzia.

Un ultimo aspetto su cui si registrano incertezze riguarda eventuali vincoli di utilizzo delle somme finanziate. Sotto questo profilo, con la circolare del 24 aprile 2020 l’Abi ha precisato che, tenuto conto della definizione di «nuovo finanziamento» stabilita dall’articolo 13 del Dl 23/2020, le somme coperte dalla garanzia del Fondo non possono essere utilizzate (pena la perdita della garanzia) per compensare/rimborsare prestiti già accesi in precedenza, sia nella forma di scoperto di conto sia in altra forma di prestito. Al di là di tale limitazione, le somme possono essere utilizzate per i fini ritenuti più opportuni dal beneficiario.

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