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Prestiti obbligazionari, sì all’imposta di bollo sulle garanzie

Ok della Corte Ue se le garanzie sono qualificate come privilegi e consentono al creditore di ottenere un soddisfacimento preferenziale in caso di inadempimento del debitore

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di Giorgio Emanuele Degani

Le disposizioni relative alle imposte indirette sulla raccolta di capitali (articoli 5, paragrafo 2, lettera b), e 6, paragrafo 1, lettera d), della direttiva 2008/7/Ce) non precludono l’applicazione di una normativa nazionale che imponga un tributo di bollo sulle garanzie costituite sotto forma di pegno su azioni, saldi di conti correnti bancari o crediti derivanti da finanziamenti da parte di soci, nonché mediante la cessione di crediti.

Ciò solo nel caso in cui tali garanzie - pur se strumentali...