Controlli e liti

Presunzione di maggiori ricavi solo con accesso

Le differenze inventariali sono da considerare se c’è stato riscontro fisico

di Laura Ambrosi

È legittima la presunzione di maggiori ricavi derivante dalle differenze inventariali solo se c’è stato un riscontro fisico delle giacenze conseguente all’accesso presso il contribuente. In tale contesto la presunzione può valere anche per gli anni precedenti attraverso la ricostruzione a ritroso delle rimanenze. A precisarlo è la Cassazione con l’ordinanza n. 12492.

L’agenzia delle Entrate accertava a una società maggior reddito in seguito a un controllo delle giacenze di magazzino. La società impugnava il provvedimento dinanzi al giudice tributario che in primo grado annullava la pretesa ma la decisione veniva riformata in appello. La contribuente ricorreva così in Cassazione lamentando sul punto un’errata applicazione della norma. L’articolo 4 del Dpr 441/1997 prevede che le eventuali differenze quantitative derivanti dal raffronto tra le risultanze delle scritture ausiliarie di magazzino o della documentazione obbligatoria e le consistenze delle rimanenze registrate costituiscono presunzioni di cessione o di acquisto per il periodo di imposta oggetto del controllo.

Secondo la Cassazione gli effetti delle citate presunzioni sono conseguenti alla rilevazione fisica dei beni ed operano esclusivamente al momento degli accessi, controlli e verifiche. Tali presunzioni operano anche per i periodi di imposta precedenti all’anno oggetto di controllo, qualora emergano, con un riscontro a ritroso, differenze quantitative.

La decisione è interessante poiché ribadisce che le presunzioni disciplinate dalla norma sono subordinate alla verifica presso il contribuente ed alla conseguente rilevazione fisica delle rimanenze. Occorre pertanto che siano attestate le reali giacenze di magazzino e poi riscontrate con la contabilità (acquisti, vendite, schede di magazzino ecc.). Tuttavia, di frequente gli Uffici anche solo rilevando discrasie meramente cartolari desumibili dalla contabilità di magazzino, applicano la presunzione di cessione o di acquisto senza fattura. Alla luce del chiaro principio della Cassazione, però, per una simile contestazione occorrono ulteriori elementi, non operando alcuna presunzione in via automatica.

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