Adempimenti

Pretese ipotecarie, versamento con F24 dal 2 luglio

di Salvina Morina e Tonino Morina

A partire da lunedì 2 luglio il modello F24 si potrà usare per pagare le somme dovute per avvisi di liquidazione, atti di contestazione e irrogazione sanzioni per operazioni inerenti al servizio ipotecario. L’estensione delle modalità di versamento è prevista dal provvedimento 127680/2018 del 26 giugno 2018 del direttore delle Entrate .

È infatti stabilito che, a decorrere dal 1° luglio 2018 il modello F24 è usato per il pagamento dell’imposta ipotecaria, dell’imposta di bollo, delle tasse ipotecarie, sanzioni, spese di notifica, a seguito di notifica di avvisi di liquidazione, atti di contestazione e irrogazione di sanzioni, correlati all’esecuzione di operazioni inerenti al servizio ipotecario, prodotti a partire dal 2 luglio. Con una specifica risoluzione, che sarà divulgata nei prossimi giorni, saranno istituiti i codici tributo da usare per eseguire i predetti pagamenti e saranno impartite le istruzioni per la compilazione dei modelli di pagamento. È inoltre disposto che è esclusa la possibilità di usare in compensazione eventuali crediti derivanti dai versamenti eccedenti in relazione alle predette somme.

Già con il decreto del ministro dell’Economia 8 novembre 2011 è stato esteso il sistema del versamento unificato con il modello F24 anche ai pagamenti dell’imposta ipotecaria, dell’imposta di bollo, delle tasse ipotecarie, nonché dei relativi accessori, interessi e sanzioni. Lo stesso decreto ha previsto che le modalità e i termini per l’attuazione, anche progressiva, delle relative disposizioni sono definiti con provvedimento dell’agenzia delle Entrate. In un’ottica di razionalizzazione dei sistemi di pagamento, considerato che il modello F24 garantisce una maggiore efficienza nella gestione dei tributi e rappresenta un ulteriore progresso verso la semplificazione degli adempimenti dei contribuenti, con il provvedimento emanato ieri, l’uso del modello F24 riguarderà le somme dovute a seguito della notifica degli atti elencati sopra emessi dagli uffici delle Entrate per le operazioni inerenti al servizio ipotecario, prodotti a partire dal 2 luglio 2018. Invece, le somme chieste ai notai, agli ufficiali giudiziari, ai segretari o delegati della pubblica amministrazione e agli altri pubblici ufficiali, per gli atti da essi redatti, ricevuti o autenticati, con avvisi di liquidazione, continuano ad essere corrisposte con le modalità previste dal decreto interministeriale 13 dicembre 2000, articolo 10, che dispone che gli utenti effettuino il pagamento dei tributi dovuti in base all’autoliquidazione attraverso addebito sul conto corrente, bancario o postale, disposto direttamente dall’amministrazione finanziaria. L’amministrazione chiede il pagamento della maggiore imposta, degli eventuali interessi moratori e delle sanzioni, determinati dagli uffici in sede di controllo dell’autoliquidazione, o dispone il prelievo delle relative somme a fronte dell’assenso comunicato, per via telematica, dagli utenti. Nelle ipotesi di compensazione delle somme versate in più in sede di autoliquidazione con le imposte dovute per atti di data posteriore, i notai riportano il credito nel file da presentare per l’esecuzione dell’adempimento.

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©