Controlli e liti

Preu, illegittima la ricostruzione dei ricavi su più anni

di Stefano Mazzocchi

La base imponibile del Preu (prelievo erariale unico) dev’essere calcolata esclusivamente con riferimento al singolo anno d’imposta, in quanto non è consentito alcun cumulo di annate precedenti. Lo ha affermato la Ctr Calabria 2835/2/2018, depositata lo scorso 26 settembre (presidente Barillari, relatore Saraco).

I giudici calabresi hanno aderito alla tesi secondo la quale il ricorso al criterio induttivo è ammesso esclusivamente in caso di mancata registrazione (seppur sempre con riferimento all’annualità di imposta). Tale conclusione si fonda su più elementi.

1. Innanzitutto, occorre considerare il disposto letterale dell’articolo 39-quater del Dl 269/2003, convertito con modifiche dalla legge 326/2003. La norma – introdotta dall’articolo 1, comma 84 della legge 296/2006 – fissa invero i seguenti punti-chiave della disciplina in rassegna:

per gli apparecchi e congegni da intrattenimento per i quali il tributo è dovuto, ai fini dell’accertamento della base imponibile, gli uffici sono tenuti a effettuare la lettura dei dati relativi alle somme giocate memorizzati dagli apparecchi medesimi;

qualora l’apparecchio da gioco non permetta, sotto il profilo tecnico, la memorizzazione o la lettura dei dati relativi alle somme giocate, l’ufficio dovrà fare ricorso all’accertamento induttivo al fine di determinare l’ammontare delle somme giocate (in particolare – precisa la norma – tale calcolo andrà effettuato «sulla base dell'importo forfetario giornaliero», la cui definizione è demandata ad appositi decreti ministeriali);

il criterio è applicabile anche qualora i dati siano stati alterati oppure risultino memorizzati in modo non corretto;

l’importo forfettario che risulta dalle procedure sopra individuate, oppure (se maggiore) l’ammontare effettivo accertato ai fini della determinazione del Preu, viene adottato anche ai fini delle attività accertative in materia di imposte sui redditi, Iva ed Irap;

2. In secondo luogo, la Ctr in commento sottolinea le possibili conseguenze cui condurrebbe un’interpretazione difforme da quella proposta: per i giudici di appello, in particolare, «si avrebbe una surrettizia violazione delle norme afferenti la decadenza e la prescrizione, in quanto le somme eventualmente dovute per gli anni precedenti sarebbero “sanate” dal loro sversamento negli anni successivi».

Con la pronuncia della Ctr Calabria pare proseguire quell’opera di delimitazione per via giurisprudenziale della disciplina dettata per il Preu, di cui una tappa fondamentale è rappresentata dalla sentenza di legittimità del 13 giugno 2018, numero 15454. La Cassazione nell’occasione aveva stabilito la responsabilità in via solidale del concessionario di rete e dell’autore dell’illecito, sia per l’imposta evasa (cosiddetto «maggior Preu»), sia per i relativi accessori e le sanzioni. Intervento quanto mai opportuno considerata l’incertezza interpretativa che ruota attorno al secondo comma del richiamato articolo 39-quater del Dl 269/2003.

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