Controlli e liti

Prevale la sanzione di «specialità»

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di Laura Ambrosi e Antonio Iorio

Sull'irrogazione delle doppie sanzioni per le violazioni tributarie costituenti reato occorre registrare, da un lato, la chiusura sul ne bis in idem delle Corti europee e della Corte di cassazione e, dall'altro, la mancata applicazione da parte degli uffici del principio di specialità previsto nel nostro ordinamento peraltro disciplinato da una circolare mai abrogata del 2000.

La questione, in sintesi, concerne i casi in cui un determinato fatto configuri in capo alla stessa persona (fisica) sia una violazione tributaria sia penale tributaria

Si pensi all'omessa presentazione della dichiarazione dei redditi con un'evasione di imposta superiore a 50mila euro o a una dichiarazione nella quale sono inseriti costi per operazioni inesistenti: in queste ipotesi trovano applicazione le sanzioni penali e quelle tributarie.

Dalla Corte di giustizia e dalla Cedu è stata recentemente esclusa l'applicazione del ne bis in idem (almeno con riferimento agli omessi versamenti Iva).

Tuttavia, come rilevato dalla stessa Corte di giustizia, nell'ordinamento italiano vige il principio di specialità (articolo 19 del Dlgs 74/2000) in base al quale in presenza di doppia sanzione, deve applicarsi la sola sanzione “speciale”.

La norma non consente però l'individuazione di un principio generale in base al quale considerare speciale la disposizione tributaria o la sanzione penale.

A tal proposito, la circolare ministeriale 154/E del 2000 ha precisato che il più delle volte risulterà speciale la norma penale, in considerazione degli elementi specifici da essa richiesti, quali il dolo specifico, il superamento delle soglie di punibilità e le particolari modalità commissive.

Il principio di specialità trova applicazione solo se vi sia identità del trasgressore: la sanzione fiscale e quella penale devono colpire il medesimo soggetto giuridico, autore della violazione tributaria. È il caso quindi degli illeciti commessi da persona fisica, lavoratore autonomo, ditta individuale, ma non, ad esempio, di società. Ciò in quanto la società risponde della sola sanzione fiscale, mentre la persona fisica (in genere rappresentante legale) di quella penale tributaria.

Sempre la medesima circolare poi chiarisce le modalità di riscossione dei due tipi di sanzione: l'Ufficio irroga comunque le sanzioni amministrative relative alle violazioni tributarie fatte oggetto di notizia di reato; la riscossione coattiva di tali sanzioni è, tuttavia, sospesa fin quando il procedimento penale non giunga a definizione.

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