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Prima casa, il bonus già usato indebitamente blocca quello nuovo

Per la Ctr Lazio è rilevante il fatto che il Fisco non abbia fatto contestazioni

di Alessandro Borgoglio

Decade dall’agevolazione prima casa l’acquirente che ne abbia già usufruito in passato, anche se indebitamente, qualora le Entrate non abbiano contestato la decadenza per tale precedente utilizzo né il contribuente abbia regolarizzato l’operazione versando l’imposta di registro in misura ordinaria. Lo ha stabilito la Ctr Lazio, con la sentenza 2091/10/2021 (presidente Musilli, relatore Diotallevi).

In base alla Nota II-bis) all’articolo 1 della Tariffa, Parte I, allegata al Dpr 131/1986, l’agevolazione spetta a condizione che l’acquirente renda, in sede di rogito notarile, le seguenti dichiarazioni:

- che l’immobile è ubicato nel territorio del Comune in cui l’acquirente ha o stabilisca entro 18 mesi dall’acquisto la propria residenza;

- di non essere titolare di altra casa di abitazione nel territorio del Comune in cui è situato l’immobile da acquistare;

- di non possedere altra casa di abitazione acquistata con le stesse agevolazioni.

Secondo la Cassazione, il contribuente può usufruire più volte del beneficio a condizione che non possieda altra casa acquistata con la stessa agevolazione (Cassazione 2565/2018, 14740/2017, 8548/2016). Anche se una attenuazione di tale regime è stato introdotto dal comma 4-bis, che consente temporaneamente per un anno di avere due “prime case”.

Nel caso in esame, il contribuente aveva acquistato un immobile con l’agevolazione, della quale però aveva già usufruito molti anni prima. Pertanto non avrebbe potuto fruirne nuovamente, cosicché il Fisco aveva recupero la maggiore imposta di registro dovuta, per decadenza dall’agevolazione sull’ultimo acquisto.

Il contribuente aveva eccepito che, per quanto concerne l’acquisto agevolato più remoto, egli non aveva trasferito la residenza nel previsto termine decadenziale di 18 mesi, come stabilito dalla lettera a) della Nota II-bis) e, quindi, di fatto, tale abitazione non aveva mai svolto la funzione prima casa, essendone carente del requisito della residenza, peraltro mai contestato dal Fisco nel termine triennale entro il quale avrebbe potuto ex articolo 76 del Dpr 131/1986.

I giudici romani hanno però stabilito che l’immobile preposseduto era intestato al contribuente e per esso aveva fruito dell’agevolazione, non essendo intervenuta la contestazione della decadenza da parte del Fisco né il pagamento spontaneo dell’imposta di registro in misura ordinaria e, quindi, tale godimento dell’agevolazione in relazione al primo acquisto, seppure indebito, era ormai intangibile e preclusivo a una nova fruizione degli stessi benefici fiscali.