Prima casa in comunione, con la decadenza dal bonus scatta la responsabilità solidale
L’ordinanza 2505/2025 della Cassazione: risponde solidalmente il comproprietario del bene acquistato in comunione pro indiviso anche quando ne possegga una quota infinitesimale
Della maggiore tassazione - in caso di revoca del beneficio prima casa - risponde solidalmente il comproprietario del bene acquistato in comunione pro indiviso anche quando ne possegga una quota infinitesimale.
Così la Corte di cassazione civile - con l’ordinanza n. 2505/2025 - ha rigettato il ricorso della contribuente che contrastava l’azione di recupero nei propri confronti da parte del Fisco per l’intero ammontare della maggiore imposta, pur essendo ella proprietaria del solo 1% dell’immobile ...