Controlli e liti

L’ex convivente perde il bonus prima casa

La legge non risparmia la decadenza nel caso di vendita prima di cinque anni

di Angelo Busani

Decade dall’agevolazione prima casa l’acquirente che, prima del decorso di cinque anni dalla data del rogito di acquisto, venda all’altro comproprietario la propria quota del 50% di un’abitazione comprata avvalendosi del beneficio fiscale. Ciò anche se la vendita sia stata compulsata dalla cessazione del loro rapporto di convivenza e dalle conseguenti necessità economiche (in particolare, l’onere derivante dalla chiusura del mutuo stipulato per finanziare l’acquisto della casa, che ha assorbito l’intero prezzo di vendita). È quanto deciso dalla Cassazione nella sentenza 20956/2022 del 1° luglio con cui il giudice della legittimità è andato in contrario avviso rispetto a quanto deciso nei due gradi di merito dalla Ctp Bari e dalla Ctr Puglia, che avevano annullato l’avviso di accertamento delle Entrate.

In sostanza, la Cassazione si è trovata a giudicare il caso di un contribuente che, vendendo, non aveva ricavato risorse sufficienti per effettuare un riacquisto; un caso, inoltre, non dissimile dalla situazione dei coniugi che si separano e che, a causa della crisi coniugale, procedono entrambi (o anche solo uno di essi) all’alienazione infraquinquennale dell’abitazione comprata con l’agevolazione prima casa.

In quest’ultima ipotesi è pacifico che non vi sia la decadenza dall’agevolazione, in quanto è la legge stessa (la legge 74/1987, articolo 19) che esonera da tassazione gli atti compiuti in conseguenza della crisi coniugale. Mentre, nel caso della rottura della convivenza, la legge nulla dispone; e, secondo la Cassazione, la disciplina fiscale relativa alla separazione e al divorzio non si rende applicabile alla cessazione della convivenza di fatto, stante la notevole diversità delle due situazioni.

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