Imposte

Prima casa, esteso al 31 marzo il termine per garantirsi il bonus

Nuovo ampliamento del regime speciale Covid per evitare la decadenza

di Angelo Busani

Posticipati dal 31 dicembre 2021 al 31 marzo 2022 tutti i termini prescritti per ottenere o mantenere l’agevolazione prima casa: ad esempio, trasferire la residenza, stipulare un contratto di acquisto, stipulare un contratto di vendita. È quanto stabilisce un emendamento al decreto Milleproroghe (Dl 228/2021) approvato dalle commissioni Bilancio e Affari costituzionali della Camera.

A causa dell’epidemia, questi termini erano già stati sospesi per 313 giorni (dal 23 febbraio al 31 dicembre 2020) con l’articolo 24 del Dl 23/2020 e poi la scadenza del 31 dicembre 2020 era stata spostata al 31 dicembre 2021 (articolo 3, comma 11-quinquies Dl 183/2020, convertito in legge 21/2021). Insomma, una sospensione di totali 678 giorni.

Ora i termini vengono dunque leggermente posticipati per qualche settimana, ma con il rebus di quelli già scaduti dal 1° gennaio 2022 in avanti, prima di questa proroga. In mancanza di una normativa transitoria, tale scadenza appare essersi ineluttabilmente verificata, mentre della proroga beneficerà senz’altro il contribuente che si trovi ancora in una situazione di decorrenza del termine nel momento in cui entrerà in vigore questa nuova proroga.

Si sta parlando, ad esempio, dell’acquisto della prima casa in un Comune dove non si risiede: in questa ipotesi, la legge concede 18 mesi di tempo per trasferire la sua residenza in quel Comune, decorrenti dalla data del rogito d’acquisto. Pertanto, se il termine di 18 mesi stava decorrendo al 23 febbraio 2020 (immaginiamo un rogito stipulato nel dicembre 2019), il decorso del periodo di 18 mesi è ripreso il 1° gennaio 2022 e poi ora viene nuovamente sospeso, a meno che la norma recante l’ultima proroga sia interpretabile in modo da considerare il decorso del termine in alcun modo ripreso nel corso di questo inizio del 2022.

Lo stesso ragionamento va ripetuto per il credito d’imposta derivante da riacquisto di una prima casa entro un anno dal rogito di vendita di una precedente prima casa; nonché per il caso del riacquisto dell’abitazione principale entro un anno dalla vendita della prima casa, effettuata prima del decorso di un quinquennio dal suo acquisto.

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