Imposte

Sconto prima casa già goduto, stop sulla pertinenza da accorpare

La risposta a interpello 66/2020 delle Entrate nega il bonus sull’autorimessa da accorpare

(Agf)

di Angelo Busani

Il contribuente già proprietario di un’abitazione e di un’autorimessa, acquistate con l’agevolazione prima casa, non può nuovamente avvalersi dell’agevolazione se acquista un’ulteriore autorimessa, attigua a quella già di sua proprietà, anche se si obbliga a unirle materialmente e a “fonderle” in Catasto originando un’unica unità immobiliare. È quanto afferma l’agenzia delle Entrate nella risposta a interpello 66 del 20 febbraio 2020.

Il tema affrontato è quello dell’acquisto con l’agevolazione prima casa di un’unità immobiliare destinata a essere accorpata ad altra unità immobiliare già di proprietà del medesimo contribuente e da lui acquistata con l’agevolazione prima casa.

La normativa in tema di agevolazione prima casa (la nota II-bis all'articolo 1, Tariffa parte prima annessa al Dpr 131/1986, testo unico dell’imposta di registro, prescrive che:

non può avvalersi dell'agevolazione prima casa chi già sia proprietario di un’unità immobiliare acquistata avvalendosi di detto beneficio fiscale;

l’agevolazione prima casa è utilizzabile per l’acquisto di un’abitazione e di una pertinenza appartenente a ciascuna delle categorie catastali C/2 (cantina), C/6 (autorimessa) e C/7 (posto auto): in sostanza, è possibile acquistare con l’agevolazione prima casa un appartamento con cantina, autorimessa e posto auto, ma non è possibile acquistare con l’agevolazione prima casa un appartamento con due autorimesse (nel senso che il beneficio fiscale, in quest’ultima ipotesi, deve essere limitato all’acquisto dell’abitazione e di una sola autorimessa, mentre l’acquisto della seconda autorimessa deve essere sottoposto alla tassazione “ordinaria”).

Quanto al tema dell’acquisto di una unità immobiliare, da accorpare (sia materialmente che il Catasto) ad altra unità immobiliare già di proprietà del contribuente, è pacifico da molti anni che l’agevolazione prima casa competa anche per detto nuovo acquisto. In tal senso vi sono numerose e univoche espressioni:

sia nella prassi amministrativa (risoluzione 25/E-2005, circolare 38/E-2005, circolare 2/E-2014, risoluzione 154/E-2017);

sia in giurisprudenza (Commissione tributaria centrale 4771/1989, 854/1992, 3747/1995, 1186/1996, 5387/1996; e Cassazione 563/1998, 5433/1998, 3735/1999, 4944/1999, 17580/2002, 24986/2006, 10981/2007, 4739/2008, 16364/2008, 16367/2008, 6613/2011, 8346/2016).

Ebbene, assai stupisce che nella risposta 66/2020 l’amministrazione (senza nulla argomentare sulla rilevanza del prospettato accorpamento tra il nuovo acquisto e la prepossidenza) neghi l’agevolazione nel caso dell’acquisto dell’autorimessa da accorpare ad altra autorimessa; e ciò, con l’argomentazione che la legge consente l’acquisto agevolato di una sola unità immobiliare di categoria C/6 (quindi, il ragionamento è che il contribuente, già proprietario di un’autorimessa, non ne potrebbe comprare un’altra con il medesimo beneficio fiscale).

Ma si tratta di un ragionamento che appare assai fallace: anche chi già è proprietario di un appartamento, acquistato con l’agevolazione prima casa, non ne può comprare un altro con la medesima agevolazione, a meno che, appunto, l’abitazione acquistata per ultima non venga accorpata a quella preposseduta. Pertanto, non si vede proprio che differenza vi sia, in caso di promessa di accorpamento, tra l’acquisto di un appartamento, posteriore a un precedente acquisto di appartamento (fattispecie pacificamente agevolata), e l’acquisto di un’autorimessa, posteriore a un precedente acquisto di autorimessa (fattispecie che la risposta 66/2020 non ammette appunto ad agevolazione).

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