Prima casa, Iva al 4% anche sui lavori extra capitolato
La risposta è affermativa. La risoluzione 22/E/2011 ha confermato la possibilità di fruire dell’Iva ridotta al 4% anche per l’esecuzione di opere “extracapitolato” commissionate direttamente dal contribuente, in fase di costruzione della sua prima casa, all'impresa appaltatrice. La risoluzione ricorda che il numero 39) della Tabella A, parte seconda, allegata al Dpr 633/72 prevede l’aliquota Iva del 4% per le prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto relativi alla costruzione dei fabbricati “Tupini” (ex articolo 13, legge 408/49) effettuate nei confronti di soggetti che svolgono l’attività di costruzione di immobili per la successiva rivendita, o di soggetti per i quali ricorrono le condizioni per l’acquisto della prima casa (residenza nel comune e non possesso di altre abitazioni). Nel caso di specie, i lavori di costruzione sono stati commissionati all’impresa appaltatrice dall’immobiliare che vende le singole abitazioni, mentre i lavori extracapitolato sono stati commissionati da un soggetto in possesso dei requisiti “prima casa”. Per quanto concerne le prestazioni rese dall’appaltatore nei confronti dell’impresa che poi vende è pacifica l’applicabilità del richiamato n. 39) della Tabella A, parte seconda, allegata al Dpr 633 del 1972. Per quanto concerne le diverse prestazioni di miglioria rese direttamente al promissario acquirente (extracapitolato), la risoluzione osserva che le stesse si inseriscono comunque nel processo di costruzione dell’immobile e hanno ad oggetto l’inserimento di materiali particolari o accorgimenti costruttivi destinati ad assicurare una migliore funzionalità dell’alloggio. Anche tali prestazioni, quindi, seppur rese nei confronti di un soggetto (il promissario acquirente) diverso dal committente principale (la società che vende), considerato che il promissario acquirente è in possesso dei requisiti per fruire dell’agevolazione “prima casa”, possono fruire dell’aliquota Iva del 4% di cui al punto 39) della Tabella A, parte seconda, allegata al Dpr 633/72. Ovviamente l'aliquota del 4% è applicabile ai lavori extracapitolato solo alla condizione che l’abitazione conservi, anche dopo l’esecuzione dei lavori extra le caratteristiche non di lusso (non appartenenza dell'unità immobiliare alle categorie catastali A/1, A/8, A/9).
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