Imposte

Prima casa salva dopo il «riacquisto» in Svizzera

Nella risposta 65 le Entrate si concentrano sullo specifico caso del riacquisto infrannuale in Svizzera

Lugano (Agf)

di Angelo Busani

Non decade dall’agevolazione “prima casa” il contribuente che venda una casa comprata con il beneficio fiscale da meno di 5 anni e che, entro un anno dalla vendita, compri un’altra abitazione ubicata in Svizzera. Lo afferma l’agenzia delle Entrate nella risposta a interpello 65 del 20 febbraio 2020.

La materia affrontata è quella della decadenza dall’agevolazione “prima casa” per effetto della sua alienazione infraquinquennale. La legge che disciplina questa tematica (la nota II-bis all’articolo 1 della Tariffa parte prima allegata al Dpr 131/1986, testo unico dell’imposta di registro) sancisce che:

l’agevolazione prima casa si perde - e si deve versare l’imposta in misura ordinaria oltre a una sanzione del 30% - se si aliena la casa acquistata con il beneficio fiscale entro 5 anni dall’acquisto;

la norma decadenziale, però, non si applica se, entro un anno dall’alienazione infraquinquennale, il contribuente proceda «all’acquisto di altro immobile da adibire a propria abitazione principale».

Si pone, dunque, il tema se la norma che evita la decadenza si rende applicabile anche nel caso in cui la casa oggetto di acquisto sia situata all'estero e, in particolare, in Svizzera.

Il tema del “riacquisto all’estero” era già stato affrontato, in linea generale, dalla circolare 31/E-2010, nella quale le Entrate ammisero che la decadenza dall’agevolazione poteva evitarsi anche con l’acquisto di una casa situata al di fuori del territorio nazionale, purchè «sussistano strumenti di cooperazione amministrativa che consentono di verificare che effettivamente l'immobile ivi acquistato sia stato adibito a dimora abituale».

Nella risposta 65 le Entrate si concentrano dunque sullo specifico caso del riacquisto infrannuale in Svizzera, rilevando che la Svizzera ha stipulato con l’Italia una Convenzione contro le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio, firmata il 9 marzo 1976 e ratificata con legge 943/1978 (modificata con Protocollo firmato il 23 febbraio 2015, ratificato con legge 69/2016). Ebbene, l’articolo 27 della Convenzione ammette che le autorità competenti degli Stati contraenti scambino informazioni per applicare le disposizioni convenzionali; la Convenzione consente altresì un’assistenza amministrativa che non è limitata né ai soli soggetti residenti in Italia o in Svizzera (articolo 1), né alle imposte considerate nel Trattato (articolo 2) tra le quali, peraltro, non sono incluse le imposte oggetto dei benefici “prima casa”.

Di conseguenza, l’esistenza di un trattato di reciproca assistenza amministrativa in materia fiscale tra Italia e Svizzera è attivabile anche ai fini dell’agevolazione “prima casa”. Insomma, chi vende una casa acquistata in Italia con il beneficio fiscale e poi compra in Svizzera, non perde l'agevolazione di cui si avvalse in sede di acquisto in Italia della casa poi venduta.

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