Controlli e liti

Prima il verdetto sulla società

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di Laura Ambrosi e Antonio Iorio

La pretesa in capo al socio riguarda una presunta distribuzione di redditi non dichiarati dalla società, ossia che siano effettivamente esistite somme extracontabili distribuite. Ciò però significa anche che l'atto impositivo notificato alla società sia fondato.

In tale contesto, è prassi eccepire, nel ricorso del socio, l’illegittimità della pretesa perché derivante da un atto non definitivo. L’eventuale annullamento dell’accertamento notificato alla società dovrebbe infatti travolgere anche gli atti alle persone fisiche.

La Corte di cassazione (sentenza 29161/2017) con riferimento ad atti impositivi a soci di società di persone, ha affermato che l’annullamento dell’avviso notificato all’ente con sentenza pronunciata per motivi attinenti al merito della pretesa tributaria (e non per vizi di notifica o per altra causa non rapportabile ai soci), spiega i suoi effetti anche a favore dei soci.

Il principio espresso dai giudici di legittimità si ritiene tuttavia che possa trovare applicazione anche per le società di capitali a ristretta base azionaria e pertanto occorre o che sia un unico giudice a decidere per società e soci, oppure che il giudizio delle persone fisiche rimanga sospeso in attesa della decisione dell’ente.

L’articolo 29 del decreto sul processo tributario prevede che in qualunque momento il presidente della sezione dispone con decreto la riunione dei ricorsi assegnati alla sezione da lui presieduta che hanno lo stesso oggetto o sono fra loro connessi.

Se i processi pendono dinanzi a sezioni diverse della stessa commissione il presidente di questa, di ufficio o su istanza di parte o su segnalazione dei presidenti delle sezioni, determina con decreto la sezione davanti alla quale i processi devono proseguire.

Il nuovo articolo 39 (introdotto dal Dlgs 156/2015) del decreto sul processo tributario prevede la sospensione della causa nell’ipotesi in cui la decisione dipenda dall’esito di un’altra controversia.

La “novità” tuttavia è forse più apparente che reale, atteso che anche prima della sua introduzione, secondo il costante orientamento della Cassazione, era applicabile l’articolo 295 del Codice di procedura penale secondo cui il giudice dispone che il processo sia sospeso in ogni caso in cui egli stesso, o altro giudice, debba risolvere una controversia dalla cui definizione dipende la decisione della causa (sentenza 2214/2011). Tale necessità deriva dal fatto che l’accertamento nei confronti di una società di capitali a ristretta base azionaria, è l’indispensabile antecedente per la rettifica nei confronti dei soci. Tuttavia, non sussistendo, come per le società di persone, il litisconsorzio necessario il giudizio relativo al socio di Srl va sospeso in attesa di una pronuncia definitiva riferita alla società (sentenze 24587/2015 e 24572/2015).

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