Contabilità

Principi contabili, nel nuovo regolamento Ue introdotte modifiche a partire dal 2022

Correzioni formali di cui resta consentita l'applicazione anticipata

È stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea di ieri il Regolamento Ue 2021/1080 del 28 giugno 2021 che corregge il Regolamento 1126/2008, apportando alcune modifiche/miglioramenti ai principi contabili internazionali. Si tratta di modifiche formali che poco aggiungono ai vari principi.Le imprese applicano le modifiche al più tardi a partire dalla data di inizio del primo esercizio finanziario che cominci il 1° gennaio 2022 o successivamente: è consentita l’applicazione anticipata.

Quanto allo IAS 16 (immobili, impianti e macchinari) sono previsti come costi direttamente imputabili quelli atti a verificare il buon funzionamento dell’attività. Vanno poi considerati gli elementi prodotti (ad esempio campioni) affinché un cespite sia portato nel luogo e nella condizione necessaria perché sia in grado di funzionare nel modo inteso dalla direzione aziendale. Proventi e costi di tali elementi dovranno essere rilevati nell’utile (perdita) dell’esercizio. A livello di informazioni integrative il bilancio dovrà indicare:

• l’importo delle spese rilevate nel valore contabile di un elemento di immobili, impianti e macchinari nel corso della sua costruzione; e

• l’ammontare degli impegni contrattuali in essere per l’acquisto di immobili, impianti e macchinari;

• l’importo del risarcimento da parte di terzi imputato nell’utile (perdita) d’esercizio per elementi di immobili, impianti e macchinari che hanno subito una riduzione di valore, sono stati persi o dismessi;

•gli importi dei proventi e dei costi imputati nell’utile (perdita) d’esercizio in conformità al paragrafo 20 A che sono relativi a elementi prodotti che non sono il risultato di attività ordinarie dell’entità, e quali voci del prospetto di conto economico complessivo includono tali proventi e costi.

Per lo Ias 37 (accantonamenti) a livello di contratti onerosi vanno considerati i costi direttamente correlati al contratto quali la manodopera e le materie prime dirette nonché la ripartizione della quota d’ammortamento afferente ad un cespite.

Per quanto concerne l’Ifrs 3 (aggregazioni aziendali) è chiarito che i costi che l’acquirente prevede di sostenere in futuro, ma che non è obbligato a sostenere, per realizzare il proprio piano di ritirarsi da un’attività di un’acquisita, di dismettere i dipendenti di un’acquisita oppure di trasferirli, non sono passività alla data di acquisizione. L’acquirente non rileva quei costi nell’ambito dell’applicazione del metodo dell’acquisizione. Invece, l’acquirente rileva quei costi nel bilancio successivo all’aggregazione, secondo quanto previsto da altri Ifrs. Vi sono poi talune eccezioni che riguardano le passività e le passività potenziali rientranti nell’ambito di applicazione dello IAS 37 o dell’Ifric 21 (relativo ai tributi).

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