Professione

Principi Irdcec, sui piani di risanamento istruzioni per il «visto» dei professionisti

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di Rosanna Acierno

Prima di esprimere il proprio giudizio di fattibilità del piano di risanamento per le imprese in crisi, il professionista incaricato di rilasciare l'attestazione deve sempre verificare la veridicità dei dati aziendali ed effettuare l'analisi di sensitività. Dati falsi e non rispondenti al vero renderebbero, infatti, inattendibile la fattibilità dell'accordo di ristrutturazione dei debiti o la proposta di concordato avanzata dalla società per uscire dallo stato di crisi. È questa una delle principali raccomandazioni enunciate nella bozza dei «Principi di attestazione dei piani di risanamento» predisposta dall'Istituto di ricerca dei dottori commercialisti e degli esperti contabili (Irdcec), oltre che dall'Accademia italiana di economia aziendale (Aidea), dall'Associazione nazionale direttori amministrativi e finanziari (Andaf), dall'Associazione professionisti risanamento imprese (Apri) e dall'Osservatorio crisi e risanamento delle imprese (Ocri). Con questo documento vengono fornite importanti raccomandazioni al professionista, iscritto nel Registro dei revisori e in possesso dei requisiti di indipendenza, che intenda accettare l'incarico di "attestatore" di un piano di risanamento per conto dell'imprenditore in crisi. Il professionista che accetta l'incarico, infatti, sarà chiamato ad attestare mediante una relazione la fattibilità del piano di risanamento prescelto dall'impresa in crisi per il risanamento dell'esposizione debitoria e, dunque, la veridicità dei dati aziendali sui quali si basa al fine di tutelare i terzi e i creditori.
Il compenso e le limitazioni
Il professionista designato dal debitore ad attestare i piani di risanamento deve accettare l'incarico solo a condizione che il compenso sia adeguato all'attività da svolgere e ai relativi rischi da assumere, alla responsabilità connessa e conseguentemente all'importanza della prestazione, dell'azienda interessata e del piano oggetto di attestazione. In caso di accettazione dell'incarico è opportuno che il professionista precisi nella lettera di mandato la limitazione della propria responsabilità in caso di omesse informazioni e/o mancanza di collaborazione da parte dell'impresa.
Requisiti di professionalità
La bozza di documento raccomanda, inoltre, che l'attestatore, dopo avere ricevuto la lettera d'incarico, rilasci una specifica dichiarazione in cui dichiari il possesso dei requisiti, richiesti dalla norma. In particolare, occorrerà dichiarare di essere iscritto nel Registro dei revisori (indicando il numero di iscrizione), all'Ordine degli avvocati o dei commercialisti, sezione A (indicando il numero di iscrizione), di non avere procedimenti disciplinari in corso o altre cause di sospensione/inibizione all'esercizio della professione cui appartiene. L'attestatore deve, inoltre, dichiarare di essere in possesso dei requisiti di indipendenza e, dunque, di non aver prestato, negli ultimi cinque anni, neppure per il tramite di altri professionisti uniti in associazione professionale, attività di lavoro autonomo o subordinato in favore del debitore (o di chi lo incarica), né aver partecipato agli organi di amministrazione e controllo dello stesso.
Veridicità dei dati aziendali
Una volta accettato l'incarico, il professionista incaricato di rilasciare l'attestazione, prima di esprimere il proprio giudizio di fattibilità del piano di risanamento per le imprese in crisi, deve sempre verificare la veridicità dei dati aziendali. Dati falsi e non rispondenti al vero renderebbero, infatti, inattendibile la fattibilità dell'accordo di ristrutturazione dei debiti o la proposta di concordato avanzata dalla società per uscire dallo stato di crisi. Solo dopo aver appurato la veridicità dei dati aziendali su cui si fonda il piano, il professionista indipendente designato dal debitore sarà chiamato a verificare se sussistono i presupposti per attestare la fattibilità dello stesso. L'attestatore deve, poi, procedere con l'analisi di sensitività e gli "stress test". Soltanto attraverso l'analisi di sensitività, infatti, il professionista può verificare gli effetti di eventuali modifiche nelle ipotesi alla base del piano di risanamento e comprendere se tale piano conserva o meno la propria tenuta prospettica sotto il profilo della sostenibilità economico-finanziaria.

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