Principio di interpretazione n. 1/accertamento e riscossione
Principio di interpretazione n. 1/accertamento e riscossione:
Il trattamento sanzionatorio dei crediti inesistenti e non spettanti
Ai sensi dell'articolo 13, comma 5, del Dlgs 471/1997, affinché si configuri la previsione sanzionatoria relativa alla compensazione di crediti inesistenti occorre la coesistenza di due requisiti:
i) deve risultare mancante, in tutto o in parte, il presupposto costitutivo del credito;
ii) la violazione non deve rientrare nell’ambito oggettivo delle liquidazioni e dei controlli formali di cui agli articoli 36-bis e 36-ter del Dpr 600/1973 nonché dell’articolo 54 bis del Dpr 633/1972.
L’ipotesi ricorre, ad esempio, quando il contribuente simula il sostenimento di spese per ricerca e sviluppo, avvalendosi di documentazione falsa, ancorché il credito sia stato indicato in dichiarazione. La fattispecie di credito inesistente non si realizza, invece, in presenza di uno soltanto dei requisiti individuati dalla norma.
A cura del comitato scientifico di Modulo 24 Accertamento e Riscossione che ha redatto il principio: Dario Deotto (direzione scientifica), Massimo Basilavecchia, Alessandro Borgoglio, Andrea Carinci, Marco Cramarossa, Luigi Lovecchio, Lorenzo Pegorin e Gian Paolo Ranocchi