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Principio di interpretazione n. 2/Iva

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a cura del Comitato tecnico scientifico di Modulo 24 Iva

Principio di interpretazione n. 2/Iva
Iva fatturata in eccesso e detrazione

LA MASSIMA

Nei casi di errata fatturazione, con applicazione dell’Iva in misura superiore a quella dovuta, comunque assolta dal cedente/prestatore, al di fuori delle ipotesi di frode, rimane fermo il diritto del cessionario/committente alla detrazione dell’imposta. Si applicherà nei confronti di quest’ultimo solo la sanzione fissa compresa fra 250 e 10mila euro prevista dall’articolo 6, comma 6, Dlgs 471/1997. Al riguardo, la situazione di «applicazione dell’imposta in misura superiore a quella dovuta» deve intendersi riferita non solo i casi in cui l’errore consiste nell’applicare un’aliquota Iva superiore a quella dovuta, ma anche tutti quei casi in cui è stata assoggettata ad imposta un’operazione per la quale l’Iva non doveva essere applicata, in quanto esente, non imponibile o fuori campo.

Anche in riferimento a tali fattispecie, se l’imposta indicata in fattura è stata assolta dall’emittente, anche se impropriamente, fermo che la circostanza non si inserisca in un fenomeno di frode, il destinatario della fattura deve poter operare la detrazione ai sensi dell’articolo 19 del Dpr 633/1972.

Un’interpretazione diversa dell’articolo 6, comma 6, del Dlgs 471/1997, consistente nel disconoscimento del diritto alla detrazione e nell’irrogazione di una sanzione proporzionale, non sarebbe conforme all’orientamento dei giuridici europei oltre ad essere lesiva dei principi di neutralità, proporzionalità ed effettività che regolamentano il meccanismo di funzionamento dell’imposta. Tali considerazioni non possono valere soltanto in un contesto di frode fiscale.

Il Comitato tecnico scientifico che ha redatto il principio in versione integrale:
Benedetto Santacroce (direzione scientifica), Michele Brusaterra, Luca De Stefani, Luca Lavazza, Marco Magrini, Paolo Parodi, Raffaele Rizzardi, Barbara Rossi, Massimo Sirri, Riccardo Zavatta

All’elaborazione del principio di interpretazione n. 2/Iva ha partecipato anche Gian Paolo Tosoni prima della sua scomparsa