Imposte

Principio valido anche per le importazioni

Possibile il recupero dell’imposta anche se il pagamento è differito

Va considerata legittima la detrazione dell’Iva indicata nella documentazione attestante l’importazione, pur in mancanza del pagamento dell’imposta dovuta.
Lo stesso principio affermato sul piano delle operazioni interne, secondo cui il cessionario/committente per esercitare il diritto alla detrazione non è vincolato all’effettivo versamento dell’Iva da parte del cedente/prestatore (ma solo alla sua esigibilità), dovrebbe valere anche all’importazione. In tale circostanza, tuttavia, occorre considerare la particolarità dovuta al fatto che le posizioni di debito/credito dell’imposta confluiscono in un unico soggetto.
In linea generale, si ricordi che l’importazione di beni si pone quale fatto generatore dell’Iva, la quale diviene pertanto esigibile al momento dell’ingresso degli stessi sul territorio nazionale, pur potendo il pagamento dell’imposta essere differito in casi particolari previsti dal legislatore (articolo 62 direttiva 2006/112/Ce).
Dunque, già dal quadro normativo europeo (traslato nella legislazione interna all’articolo 19 Dpr 633/1972) emergerebbe che l’esigibilità dell’imposta, e non l’effettivo pagamento (il quale può essere differito) reca con sé il diritto alla detrazione dell’imposta «dovuta o assolta» purché – ed è questa l’unica condizione prevista dalla direttiva in caso di importazione – il soggetto passivo sia in possesso di una documentazione comprovante l’importazione, che lo indichi quale destinatario o importatore e riporti l’ammontare o comunque consenta il calcolo dell’Iva dovuta.
L’assunto secondo cui il pagamento dell’Iva all’importazione non è condizione imprescindibile per l’esercizio della relativa detrazione troverebbe supporto in alcune pronunce della Corte di giustizia.
Rileva a tal fine la sentenza Véleclair, causa C-414/10, secondo cui il soggetto passivo è autorizzato a detrarre l’Iva «dovuta o assolta» per i beni importati all’interno del Paese; pertanto, il diritto a detrazione dell’imposta riguarda non soltanto l’Iva che ha versato, ma anche l’Iva dovuta, vale a dire quella che deve essere ancora pagata. Il termine «dovuta», infatti, fa riferimento ad un’imposta esigibile, ovvero ad un debito tributario venuto ad esistenza pur non essendo ancora soddisfatto ed è all’esigibilità (non al pagamento) che la detrazione risulta essere collegata. Del resto, come osservato dalla Corte, «il legislatore dell’Unione, se avesse voluto subordinare il diritto a detrazione dell’Iva all’importazione all’effettivo previo pagamento di detta Iva, avrebbe potuto farlo espressamente, ad esempio abolendo il termine “dovuta”».

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