Imposte

Pro rata Iva, detraibilità in tre mosse per acquisti destinati ad attività miste

Per chi svolge operazioni con inquadramento diverso i metodi vanno incrociati

di Pasquale Murgo

Uno dei temi da non trascurare in vista della dichiarazione Iva 2021 (in scadenza il prossimo 30 aprile) è il calcolo del pro rata. Tema su cui è intervenuta la risposta a interpello 2/2021 delle Entrate per le società che svolgono abitualmente e contemporaneamente attività imponibili, non soggette ed esenti.

Nel Dpr 633/1972 si prevedono due criteri generali per individuare la quota parte di imposta detraibile relativa agli acquisti di beni e servizi afferenti operazioni diverse da quelle imponibili.

1 Per i soggetti che svolgono operazioni esenti che non concorrono alla formazione del pro rata Iva e operazioni non soggette a imposta, si prevede un criterio di detrazione applicabile per i soli beni e servizi impiegati in tali operazioni (articolo 19, secondo comma, del Dpr 633).

2 Per i soggetti che svolgono sistematicamente, oltre ad attività imponibili, anche attività esenti diverse da quelle occasionali, si prevede un criterio forfettario (cosiddetto pro rata Iva, articoli 19, comma 5, e 19-bis del Dpr) applicabile per tutti i beni e servizi acquistati dal soggetto passivo.

L’utilizzo dei due criteri
Il primo criterio è applicabile per determinare la detrazione dell’imposta relativa ai beni e servizi utilizzati: per le operazioni esenti svolte occasionalmente;

- per le operazioni esenti di cui ai numeri da 1 a 9 dell’articolo 10 del Dpr 633 non rientranti nell’attività propria dell’impresa o accessorie alle operazioni imponibili (risposta n. 606 del 18 dicembre 2020);

- per le operazioni non soggette che includono sia quelle escluse da specifiche disposizioni di legge (ad esempio, articolo 2, comma 3, e articolo 3, comma 4, del Dpr Iva), sia quelle non ricomprese nel campo Iva per mancanza di uno o più dei requisiti richiesti ai fini dell’imponibilità.

Tale indetraibilità non è applicabile in relazione a una serie di operazioni che, anche se qualificate come non soggette all’imposta, sono assimilate, ai fini della detrazione dell’Iva sugli acquisti ad esse afferenti, a quelle imponibili. Tra queste rientrano (articolo 19, terzo comma) ad esempio:

- le cessioni all’esportazione, le cessioni intracomunitarie e le altre operazioni indicate agli articolo 8, 8-bis e 9 del Dpr o a queste assimilate;

- le operazioni di cui ai numeri da 1) a 4 ) del primo comma dell’articolo 10 del Dpr 633, effettuate nei confronti di soggetti stabiliti fuori dalla Ue (vi rientrano le operazioni di finanziamento concesse a soggetti stabiliti in uno Stato extra Ue che, a differenza delle operazioni di finanziamento concesse a soggetti stabiliti in uno Stato Ue, permettono la detrazione) o relative a beni destinati ad essere esportati fuori dall’Unione;

- le operazioni eseguite fuori dal territorio dello Stato e che, se eseguite nel territorio dello Stato, darebbero diritto alla detrazione dell’imposta.

Inoltre, a corollario del criterio indicato, nell’articolo 19, quarto comma, è previsto che per i beni e servizi “promiscui”, in parte usati per operazioni non soggette all’imposta, la detrazione non è ammessa per la quota imputabile a tali utilizzi; e l’ammontare indetraibile è determinato secondo criteri oggettivi, coerenti con la natura dei beni e servizi acquistati (risoluzione 137 del 1998).

Il secondo criterio (pro rata Iva) è invece applicabile per i soggetti che svolgono, oltre alle attività imponibili, anche attività esenti diverse da quelle occasionali. In tal caso viene determinata una percentuale di detraibilità applicabile non solo ai beni e servizi afferenti alle attività esenti (o utilizzati promiscuamente), ma a tutti i beni e servizi acquistati dal soggetto passivo.

L’ordine di applicazione
Nella risposta 2/2021 viene chiarito l’ordine di applicazione di questi criteri nel caso in cui un soggetto passivo realizzi – oltre a operazioni imponibili e assimilate ai fini del diritto all’esercizio della detrazione (finanziamenti a soggetti extra Ue) – anche operazioni non soggette all’imposta (finanziamenti a soggetti Ue) e operazioni esenti (finanziamenti a soggetti residenti in Italia) che rendono necessaria l’applicazione del pro rata Iva.

Le Entrate – nel solco di quanto già previsto nella circolare 328 del 1997 e ribadito nella risoluzione 100/E del 2005 – ricordano che bisogna procedere secondo quest’ordine:

1 prima occorre rendere indetraibile l’imposta relativa ai beni e servizi impiegati nelle attività non soggette a Iva diverse da quelle che permettono la detrazione (articolo 19, comma 2);

2 poi, in relazione agli acquisti di beni e servizi “promiscui” usati solo in parte per le operazioni non soggette, occorre determinare la quota parte indetraibile relativa a tali operazioni (articolo 19, comma 4);

3 infine, sull’importo residuo dell’imposta bisognerà applicare il pro rata Iva (articolo 19, quinto comma, e articolo 19-bis).

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