Imposte

Procedura concorsuale, credito Iva compensabile con i debiti precedenti

Con la risposta a interpello 521/2022 le Entrate affermano che in alternativa è possibile chiedere il rimborso dell’imposta se il carico tributario è stato già estinto

La procedura concorsuale può detrarre l’Iva esposta in fattura dal professionista in sede di riparto. Il credito Iva può essere compensato con eventuali debiti tributari antecedenti la procedura. Se il carico tributario è stato già estinto, è possibile chiedere il rimborso dell’Iva. In breve, sono i principi espressi dalla risposta a interpello 521/2022 delle Entrate.

L’istante è una società sottoposta alla procedura di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, la quale ha assolto tutti i debiti tributari ammessi al passivo. Al piano di riparto dello stato passivo sono stati ammessi anche dei crediti professionali, soddisfatti solo in parte in seguito al riparto disposto dal giudice fallimentare.

È interesse della società sapere se, in relazione alla fattura emessa dal professionista, al pagamento parziale del suo onorario, sorga un suo diritto alla detrazione dell’Iva e se tale imposta sia compensabile con altri debiti tributari sorti dopo la dichiarazione di insolvenza.

In risposta al quesito, le Entrate chiariscono che, per l’importo percepito in occasione del riparto, il professionista è tenuto ad emettere una fattura dalla quale va scorporata la relativa Iva (che ha l’obbligo di versare). Dall’altro lato, in capo alla procedura sussiste un diritto alla detrazione dell’Iva esposta in fattura. Detto credito, trovando la sua origine nell’attività svolta dalla società ante fallimento, è compensabile, in un rapporto di reciprocità, con i debiti tributari sorti prima dell’apertura della procedura ed eventualmente non assolti.

Poiché nel caso esaminato, la procedura ha estinto il carico tributario, non potendo operare la compensazione, resta l’alternativa della richiesta di rimborso ex articolo 30 del Dpr 633/72. Tale facoltà non contrasta con la precedente posizione espressa con la circolare 13/E/2011, secondo la quale non si può operare la compensazione fra il credito verso il fallito ed il debito verso la massa, poiché le posizioni del rapporto debitorio e del rapporto creditorio sono relativi a soggetti diversi (fallito – massa fallimentare) e a momenti diversi rispetto alla dichiarazione di fallimento (anteriore il credito, posteriore il debito). Diversamente, nell’ipotesi in cui il credito vantato dalla procedura derivi, per effetto del trascinamento, dall’attività del fallito precedente all’apertura della procedura concorsuale, ne sarebbe consentita la compensazione con le posizioni debitorie prefallimento. In altre parole, non può essere riconosciuta la possibilità di compensare il credito dell’erario verso il fallito con il debito tributario verso la massa, in quanto elusiva della par condicio creditorum. Cosa che non si verificherebbe, invece, in relazione al caso di questione.

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