Controlli e liti

Processo tributario: la Consulta promuove la doppia sanzione penale-amministrativa

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di Paolo Speciale e Andrea Taglioni

Il doppio binario sanzionatorio penale-amministrativo previsto dalla legislazione nazionale per le violazioni di carattere tributario non si pone in contrasto con il divieto di ne bis in idem di cui all’articolo 4, protocollo n. 7 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo. Tuttavia, il divieto del doppio binario sanzionatorio potrebbe rimanere applicabile qualora venga meno quel legame temporale e materiale che, alla luce dei principi espressi dalla Corte Edu nella Causa A e B contro Norvegia, è necessario per escludere la violazione del ne bis in idem.

È quanto emerge dalla motivazione della Sentenza della Corte Costituzionale n. 43 depositata il 2 marzo e sulla base della quale il Giudice delle leggi ha rinviato gli atti al remittente per una nuova sulla rilevanza di sollevare la questione di legittimità costituzionale.
Il Tribunale di Monza, chiamato a pronunciarsi sul reato di omessa dichiarazione e già sanzionato definitivamente in sede amministrativa, dubitava della legittimità costituzionalità dell’art. 649 c.p.p.., in relazione all’articolo 4, protocollo n. 7 della Convenzione EDU, laddove non estende la tutela anche in caso di sanzioni sostanzialmente penali. Il giudice osservava, inoltre, che l’attuale sistema penale tributario è privo di strumenti per prevenire tale discrasia.
Preliminarmente i Giudici Costituzionali hanno respinto l’ eccezione avanzata dall’Avvocatura ritenendo che la sanzione è definitiva a prescindere dal pagamento essendo sufficiente che la stessa non sia più contestabile. Inoltre, la Corte ha ritenuto di non restituire gli atti, in ragione della causa di non punibilità introdotta a seguito della revisione del sistema sanzionatorio tributario, poiché l’ordinanza di remissione è successiva alle modifiche normative.
Ripercorrendo i precedenti giurisprudenziali formatesi sull’argomento i Giudici hanno ritenuto pacificamente acquisito il principio secondo cui gli Stati contraenti possono autonomamente regolamentare le fattispecie a ricorrere delle quali le violazioni delle norme tributarie assumono rilevanza sanzionatoria sia sotto l’aspetto penale sia amministrativo.
Tuttavia, secondo la Corte, la coesistenza del doppio binario non può prescindere dai principi elaborati dalla giurisprudenza in relazione ai quali, al rapporto tra la sanzione penale e la sanzione amministrativa, riguardante i medesimi fatti, vengono ricollegate entrambe le misure sanzionatorie.
I Giudici, però, non si sono soffermati esclusivamente su tale aspetto, ma hanno fornito un decalogo affinché il doppio binario non venga a contrastare con il principio fissato dalla norma convenzionale.
Nel tentativo di sciogliere il nodo interpretativo è stato fondamentale rifarsi ai principi fissati dalla Corte di Strasburgo la quale ha ritenuto la presenza della stretta connessione nella sostanza e nel tempo che deve intercorre tra il procedimento amministrativo e quello penale.
A questo proposito la Corte aderisce al principio per cui, per escludere la violazione del ne bis in idem, è necessaria l’unitarietà sostanziale della disciplina sanzionatoria il cui trattamento giuridico della condotta deve essere prevedibile per le persone colpite. Sotto l’aspetto prettamente sostanziale i giudici ritengono indispensabile che la sanzione inflitta dal primo giudice sia attentamente valutata dal secondo giudice onde evitare che la sanzione irrogata sia sproporzionata rispetto alla violazione contestata.
Quindi, qualora sussista la connessione e l’unicità sostanziale dei procedimenti, non risulta ravvisabile nessuna illecita duplicazione sanzionatoria a meno che non venga meno tale legame temporale e materiale.
La Corte, infine, rimarca la necessità di un intervento legislativo chiarificatore della questione.

Corte costituzionale, sentenza 43/2018

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