Controlli e liti

Processo tributario, alla Corte costituzionale la discussione in camera di consiglio

L’ordinanza 11/12/2021 della Ctp Catania rimette alla Consulta la norma che subordina la pubblica udienza solo su istanza di parte

di Filippo Cannizzaro

Nel processo tributario la discussione deve avvenire in pubblica udienza, anche se nessuna delle parti ha fatto espressa richiesta, pena la violazione dei principi costituzionali. Pertanto la norma del procedimento tributario che subordina la discussione pubblica a istanza di una delle parti presenta profili di incostituzionalità. Questa in sintesi la motivazione attraverso cui l’ordinanza 11/12/2021 della Ctp Catania ha rimesso gli atti alla Consulta (presidente e relatore Costa).

La vicenda

Nel giudizio promosso da un contribuente contro il concessionario della riscossione relativo ad una cartella di pagamento, nessuna delle parti, ex articolo 33 del Dlgs 546/1992, chiedeva la discussione in pubblica udienza. Di conseguenza la causa, in base all’attuale assetto normativo, viene discussa in camera di consiglio.

La decisione

Il collegio etneo ritiene – data l’assenza dell’istanza in pubblica udienza – tuttavia che la discussione in camera di consiglio sia contraria agli articoli 101, 111, e 136 della Costituzione. Vediamo le motivazioni nel dettaglio.

Con riferimento all’articolo 101 della Costituzione viene preso a riferimento il precedente codice di rito tributario e in particolare l’articolo 39 del Dpr 636/1972. Spiegano i giudici etnei che già la Corte costituzionale con la sentenza 50 del 16 febbraio 1989, ne aveva dichiarato la incostituzionalità nella parte in cui esclude l’applicabilità dell’articolo 128 del Codice di procedura civile (pubblicità delle udienze), in quanto la pubblica udienza è espressione della sovranità popolare ex articolo 101 Costituzione; e poiché l’attuale norma (articolo 33 del Dlgs 546/1992) subordina la pubblica udienza ad istanza di parte, dato che la regola è la camera di consiglio, di fatto viene violato il principio di sovranità.

Con riferimento all’articolo 111 della Costituzione, invece, il processo tributario è caratterizzato da una parte portatrice di un interesse pubblico, ovvero di interessi erariali.

Difatti, non a caso la circolare 98/E/1996 raccomanda gli uffici periferici di trattare le cause in pubblica udienza; in pratica, mentre per la parte privata la richiesta di pubblica udienza è un diritto, che potrebbe anche decidere di non esercitare, la parte pubblica sostanzialmente non ha tale facoltà, ma più che altro un obbligo di tutelare gli interessi pubblici di fatto indisponibili e quindi di garantire la massima espressione difensiva di tale interesse.Infine, con riferimento all’articolo 136 della Costituzione, l’attuale articolo 33 del Dlgs 546/1992 – ricorda sempre l’ordinanza di rinvio alla Consulta - non è che una mera riproduzione del precedente articolo 39 del Dpr 636/1972, norma già dichiarata incostituzionale.

Pertanto, il collegio ha sospeso il giudizio e rimesso gli atti alla Corte costituzionale.

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