Controlli e liti

Processo tributario telematico, sanatoria per l’errore procedurale

di Massimo Romeo

Il vizio procedurale caratterizzato dalla notificazione del ricorso secondo il rito analogico (cartaceo), seguito da costituzione in giudizio con modalità telematica (irrituale), cui fa seguito anche la successiva e tempestiva costituzione cartacea, è da considerarsi sanato quand’anche siano state iscritte a ruolo due distinte controversie riunificate dal giudice. In tale ipotesi l’irritualità della condotta da parte del ricorrente si concretizza in un dato meramente formale (la doppia iscrizione a ruolo) più che procedurale, tale da non determinare l’inammissibilità del ricorso. Questo uno dei principi affermati dalla sentenza 3387/19/2019 della Ctr Lombardia del 2 settembre 2019 (presidente De Ruggiero, relatore Monfredi).

Il caso
La controversia affronta il caso di una doppia iscrizione a ruolo dello stesso atto: la prima telematica con notificazione del ricorso tradizionale (cartacea) e la seconda analogica. Tralasciando le questioni affrontate sul regime di facoltatività, da considerarsi ormai superate con l’intervento del Dl 119/2018 e richiamato anche dai giudici nella motivazione, ci si sofferma sull’eccezione dell’agenzia delle Entrate in base alla quale, nell’ipotesi descritta, una volta perfezionatasi la costituzione telematica rispetto al ricorso notificato in forma cartacea e attribuito al giudizio un numero di iscrizione a ruolo, il successivo deposito in forma cartacea del medesimo atto non doveva attivare un diverso giudizio con un nuovo numero di iscrizione a ruolo ma semplicemente essere inserito nel fascicolo telematico del processo già incardinato come copia di cortesia, così risultando pacificamente inammissibile il ricorso introduttivo (la parte privata, secondo l’agenzia delle Entrate, avrebbe così cercato surrettiziamente di rimediare ad un evidente errore procedurale, tacendo della già avvenuta costituzione per via telematica in relazione al medesimo ricorso nel momento in cui ha depositato la copia cartacea).

La sentenza
Giudici tributari concordi sul punto nell’evidenziare che, sebbene la costituzione in forma telematica non fosse ammissibile in quanto il ricorso era stato notificato secondo la procedura analogica, il vizio era da considerarsi sanato dalla costituzione in forma cartacea comunque intervenuta e tempestivamente; pertanto, chiosano i giudici, indipendentemente dall’avere o meno segnalato in quel momento la già avvenuta attribuzione di un numero di iscrizione a ruolo in relazione alla precedente costituzione telematica, in ogni caso la costituzione del ricorrente si era tempestivamente perfezionata nei termini e con modalità coerenti con quelle prescelte per la notifica (cartacea), nella misura in cui l’attribuzione di un nuovo numero di Rga, sicuramente superflua in sé, risulta essere un dato meramente formale più che procedurale e non determina l’inammissibilità del ricorso. Pertanto correttamente i primi giudici avevano ricondotto a coerenza anche l’aspetto formale attraverso la riunione di due procedimenti , formalmente distinti ma sostanzialmente concretizzanti un unico procedimento.

L’obbligatorietà
Va ricordato che il processo tributario telematico dal primo luglio di quest’anno è soggetto al regime di obbligatorietà di utilizzo delle modalità telematiche per la notifica e il deposito degli atti processuali, dopo una prima fase caratterizzata dal regime di facoltatività, attualmente confinato alle sole controversie con valore di lite inferiore ai tremila euro nelle quali il ricorrente può decidere di difendersi in proprio e quindi libero di utilizzare sia le modalità analogiche che quelle telematiche.

Sull’interpretazione del regime di facoltatività si era creata una giurisprudenza eterogenea, in contrasto con la prassi ministeriale e con la ratio legis, fino all’intervento recente di interpretazione autentica con l’articolo 16 del Dl 119/2018 con cui il legislatore ha posto la parola fine alla querelle sorta sul punto chiarendo che l’articolo 16-bis del Dlgs 546/1992 andasse (va) interpretato nella stessa direzione della circolare 2/DF/2016, con piena facoltatività della scelta fra modalità cartacea o telematica , indipendentemente dal rito prescelto con il ricorso introduttivo ovvero dalla scelta operata dalla controparte e con l’unico vincolo costituito dall’obbligo di continuare ad utilizzare le modalità telematiche , qualora prescelte , anche nel grado successivo (regola) e fatta salva la sostituzione del difensore (eccezione). La ratio legislatoris andava evidentemente intesa ab origine come stimolo all’utilizzo delle procedure telematiche, a completamento del processo di informatizzazione che ha interessato, in generale, la Pa già dal lontano 1992 (legge 421 del 23 ottobre 1992) e , in particolare e negli ultimi anni, il settore giustizia.

Le prospettive
La questione sul limite di applicazione dell’istituto della sanatoria (articolo 156 del Codice di procedura civile) quanto alle procedure telematiche di notificazione e deposito degli atti processuali è stata attenzionata dalla Cassazione che, con l’ordinanza interlocutoria 20672/2017, rimetteva gli atti al primo presidente affinché valutasse l’intervento delle Sezioni Unite. Queste ultime si sono pronunciate (10266 del 27 aprile 2018) affermando l’equivalenza delle firme digitali (Cades e Pades) ma lasciando aperta la questione dell’applicazione del 156 del Codice di procedura civile in caso di violazione delle specifiche tecniche poiché considerato «non strettamente rilevante nella decisione della fattispecie in esame».

Dopo l’ordinanza di rimessione e il successivo intervento delle Sezioni Unite il principio della «prevalenza della sostanza sulla forma» sembra aver spinto i supremi giudici fino a riconoscere la valenza dell’istituto del 156 del Codice di procedura civile (di matrice processual-civilistica) anche con riferimento alla notificazione degli atti sostanziali , all’uopo affermando che l’irritualità della notificazione di un atto a mezzo Pec non ne comporta la nullità se la consegna dello stesso ha comunque prodotto il risultato della sua conoscenza e determinato così il raggiungimento dello scopo legale (Cassazione 23620/2018 e 6417/2019). Un richiamo implicito a tale diritto vivente, anche se con riferimento all’eccezionalità del deposito cartaceo e al relativo regime autorizzativo, lo si può rinvenire anche nella circolare 1/DF/2019, esplicativa del regime dell’obbligo di utilizzo delle modalità telematiche, la quale nel paragrafo dedicato (2.2 rubricato «Deroga al regime di obbligatorietà») testualmente recita che «in applicazione dei principi generali in materia, deve ritenersi che l’autorizzazione possa essere concessa anche in sanatoria o d’ufficio».

Per quanto concerne poi le sanzioni esplicitamente previste dal rito tributario va altresì tenuto presente che l’ipotesi della rinnovazione del ricorso viziato (azione sostitutiva) , ammessa pacificamente da copiosa giurisprudenza di legittimità purché avvenga all’interno degli ordinari termini di decadenza, è invece preclusa dall’articolo 60 del Dlgs 546/1992 il quale dispone che «l’appello dichiarato inammissibile non può essere riproposto anche se non è decorso il termine stabilito dalla legge».

Per quanto detto si potrebbe ritenere che i principi di prevalenza della sostanza sulla forma, di proporzionalità, di ragionevolezza ,di tutela del diritto costituzionale alla difesa sembrano sempre più orientare gli interpreti e la stessa prassi a riconoscere una valenza erga omnes all’istituto della sanatoria per raggiungimento dello scopo, con una maggiore tensione alla sostanza ed alla verità del rapporto processuale e tributario, relegando ad ipotesi residuali (extrema ratio) le ipotesi di nullità/inammissibilità fondate su meri vizi formali. Tale concetto, per quanto concerne specificatamente il processo telematico, andrebbe collocato e integrato all’interno di un’interpretazione sistematica delle fonti regolamentari di riferimento, che disciplinano l’uso della tecnologia nel processo (Dm 163/2013 e successivi decreti di attuazione), le quali non mirano certamente nelle intenzioni ad inasprire il quadro delle sanzioni “formali” ma semplicemente a fornire una modalità telematica per svolgere le attività scandite dalle norme del rito tributario (Dlgs 546/1992) senza modificarne, integrarne o innovarne i contenuti precettivi.

Ctr lombardia, sentenza 3387/19/2019

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