Controlli e liti

Processo tributario telematico, solo l’uniformità può garantire certezza

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di Benedetto Santacroce

L’estensione graduale del nuovo processo tributario telematico a tutto il territorio nazionale deve essere valutato positivamente solo se l’adeguamento (ora lasciato alla buona volontà delle parti e ai non coerenti obblighi delle Commissioni tributarie) non sia eccessivamente lungo e solo se l’intero sistema si orienta in modo uniforme. In effetti l’esperienza fatta in altri rami dell’ordinamento non ha dato tutti i frutti sperati proprio perché il processo è stato costellato da ripensamenti ovvero dall’opposizione attiva o passiva di tutti coloro che potrebbero per primi avvantaggiarsi della telematizzazione dei procedimenti amministrativi.

Quello che si vuole evidenziare è che il lungo processo di sperimentazione che dal 2010 sta accompagnando il processo tributario telematico, deve essere affiancato da decisioni coerenti che portino in breve a rendere la scelta del processo telematico non un onere di difficile attuazione, ma il normale meccanismo di gestione di tutte le fasi processuali.
Proprio per arrivare a far ciò le regole imposte con il Dm 163/2013 erano dirette a rendere la procedura necessitata. In particolare veniva imposto che se una parte sceglieva la via telematica questa imponesse a tutte le parti di scegliere la stessa via. Inoltre la segreteria della Commissione svolgeva, in questo senso, un compito specifico trasformando regolarmente i documenti presentati in analogico in telematico.
Questa forma di imposizione implicita è stata osteggiata dai diversi attori del processo che desiderano far permanere l’attuale situazione il più a lungo possibile.
Per rendere il processo telematico è, in primo luogo, necessario ampliare il ricorso a documenti informatici a supporto delle diverse fasi del procedimento. Questo si può ottenere sin dalla fase di accertamento in cui gli uffici notificano gli atti di accertamento tramite Pec. Sotto questo profilo va segnalato che il Dl 193/2016, se da una parte, ha provveduto ad integrare le procedure di notifica via Pec per tutti gli atti di accertamento, dall’altra, ha trasformato l’obbligo di notifica via Pec degli atti di riscossione a una semplice facoltà.

Per gli atti di accertamento delle agenzie fiscali la notifica via Pec sarà dal 1° luglio 2017 una possibilità che gli uffici potranno utilizzare. Allo stato attuale, gli avvisi di accertamento dell’Agenzia delle Entrate vengono prodotti telematicamente, firmati digitalmente e poi distribuiti agli uffici preposti alla loro trattazione. Questi uffici provvedono a stampare detti documenti, ad apporre una dicitura in cui si attesta l’esistenza della firma digitale sul documento originario e provvedono a firmare pagina per pagina, notificando l’atto tramite posta ordinaria. Il contribuente produce il ricorso e lo notifica alla controparte. Molto spesso ciò avviene ancora in via ordinaria. È chiaro che nelle Regioni in cui il processo telematico funziona, l’atto può essere notificato via Pec innescando un processo virtuoso e virtuale. Gli uffici della Commissione tributaria sono obbligati a trasformare la carta in un documento informatico per poi dialogare con le parti in telematico.

Per ovviare a tutto questo percorso tortuoso è necessario, almeno nei confronti di quei contribuenti che sono obbligati ad avere la Pec (enti pubblici, società, imprese individuali e professionisti), a notificare tutti gli atti via Pec in via obbligatoria e imporre a questi contribuenti di gestire il documento in modalità solo informatiche. In questo modo possiamo ottenere un primo risultato di automazione del processo.

Accanto a questo poi sarà necessario, attuando in pieno e senza eccezioni le previsioni già disciplinate dalla normativa vigente di rendere il dialogo tra consulente e commissione tributaria del tutto dematerializzato. A quel punto, anche per motivi giuridici (il codice dell’amministrazione digitale impone rigide procedure per trasformare un documento digitale in documento cartaceo), la gestione del documento informatico necessiterà l’operatore a introdurre un sistema di conservazione elettronica.

Un percorso del genere può forse non piacere a tutti, ma siamo sicuri che in un lasso di tempo accettabile l’intero processo sarebbe digitalizzato.

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