Controlli e liti

Processo tributario, udienze scritte fino al 30 aprile

Il differimento è effetto automatico della proroga dello stato di emergenza. Pochi uffici pronti al remoto

di Laura Ambrosi e Antonio Iorio

Con la proroga dello stato di emergenza alla fine di aprile, sono prorogate automaticamente anche le udienze tributarie “scritte”. L’articolo 27 del Dl 137/2020 aveva previsto fino alla cessazione dello stato emergenziale, una serie di misure per evitare la presenza fisica delle parti anche nelle aule delle commissioni tributarie. Così è stato autorizzato lo svolgimento di udienze pubbliche e camerali e di camere di consiglio con collegamento da remoto con decreto motivato del presidente della Commissione. In assenza delle necessarie dotazioni informatiche, le commissioni possono però disporre udienze con trattazione scritta, senza cioè la presenza delle parti. In sostanza non potendosi svolgere l’udienza da remoto, altrimenti sarebbe stata già fissata, si procede comunque con trattazione scritta.

Si sperava che tale situazione terminasse presto, attesi i problemi che possono derivare in assenza di un contraddittorio verbale. Sebbene, infatti, nel processo tributario la pubblica udienza rappresenti talvolta più una formalità che una vera e propria utilità (un processo «scritto», basato cioè sugli atti), viene consentito comunque alle parti di spiegare “ voce la propria posizione.

Così, in assenza di un’attenta lettura da parte del collegio di tutti gli atti processuali ovvero di qualche passaggio mal illustrato per iscritto dalle parti, la possibilità di evidenziare oralmente le proprie ragioni, conferiva comunque più serenità.

La circostanza singolare è che per il processo tributario fin dal 2018 esiste una norma ad hoc sulle udienze da remoto: tuttavia, ad oggi, pochissime commissioni si sono attivate in tal senso. Ciò, nonostante l’articolo 27 preveda le udienze da remoto in via ordinaria e sia stato, comunque, emanato, ormai da vari mesi, il decreto del Direttore generale delle Finanze sulle modalità tecniche di svolgimento di tali udienze online.

Ora, con la proroga del periodo emergenziale, è stata automaticamente estesa fino a fine aprile anche la validità del predetto articolo 27, di fatto continuando ad autorizzare le udienze a trattazione scritta.

Solo alcune commissioni sembrano essersi lodevolmente attrezzate per effettuare udienze da remoto (con la presenza delle parti e assicurando il contradditorio orale). La maggior parte, invece, continuano a fissare udienze in forma scritta. Per ironia della sorte, però, per tali udienze scritte, i giudici si collegano via web per le camere di consiglio.

A questo punto occorrerebbe comprendere se manchino effettivamente le risorse economiche per far decollare le udienze da remoto. In caso affermativo, difficilmente la situazione potrà mutare a breve: in sede di conversione del Dl 137/2020 sono stati, infatti, esclusi nuovi oneri a carico della finanza pubblica per l’attuazione del menzionato articolo 27 con la conseguenza che le amministrazioni interessate devono provvedervi con le sole risorse disponibili a legislazione vigente. Considerato che in questo periodo si destinano risorse finanziarie nei più svariati settori (anche non vitali) sarebbe interessante comprendere le vere ragioni di una simile scelta, ma soprattutto chi abbia interesse veramente a continuare con le udienze scritte ancora per molto tempo.

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