Prodotti agricoli, per la «prevalenza» conta la quantità e non la qualità
Il requisito della prevalenza nella trasformazione di prodotti agricoli è soddisfatto considerando la quantità dei prodotti e non la qualità.
L'importante principio è stato affermato dalla Corte di Cassazione, sezione tributaria, con la ordinanza 18071 depositata il 21 luglio scorso (presidente Cappabianca, relatore Triconi).
La controversia verteva sulla natura fiscale della attività di trasformazione di prodotti agricoli, la quale per rientrare nel reddito agrario, in base alla normativa allora vigente, doveva avere come oggetto prodotti ottenuti per almeno la metà dal terreno. Se il contribuente rispetta tale limite può limitarsi a dichiarare la rendita catastale, in caso contrario deve tassare il reddito effettivo.
L'anno oggetto di accertamento era il 2001 e successivamente la norma è stata modificata; infatti l'attuale articolo 32 del Dpr 917/86 prevede che la trasformazione di prodotti agricoli rientra nel reddito agrario, a condizione che il produttore agricolo ottenga sul proprio fondo la prevalenza dei prodotti oggetto di lavorazione.
Tuttavia il principio fissato dalla Cassazione per misurare la prevalenza è comunque attuale.
Nel contenzioso affrontato dalla Suprema Corte il produttore agricolo aveva acquistato uve da terzi in quantità superiore alla propria per procedere poi alla vinificazione. A seguito dell'accertamento promosso dalla agenzia delle Entrate il contribuente aveva sostenuto che le uve acquistate erano superiori in quantità, ma assai inferiori considerando il valore e quindi la prevalenza era soddisfatta.
In realtà nel settore vinicolo queste situazioni sono reali in quanto nelle varie zone di Italia in cui si coltiva la vite, il grado di alcole del vino ottenuto, varia da zona a zona o a seconda della qualità del prodotto.
Il contribuente aveva preso ragione in entrambi i gradi del giudizio.
La Corte di Cassazione ha invece cassato la precedente sentenza della Commissione Regionale, sostenendo che la norma, in materia di reddito agrario, richiede la ricorrenza di due presupposti: che i prodotti oggetto di lavorazione abbiano avuto origine dal terreno proprio dell'imprenditore agricolo; 2) che i prodotti così individuati costituiscano almeno la metà (oggi la prevalenza) di quelli trasformati. Ne consegue secondo i giudici di Cassazione che non assume alcun rilievo il valore economico dei prodotti oggetto di trasformazione, ma bensì la quantità.
Il principio espresso dalla Cassazione che nella fattispecie ha dato torto al contribuente che produceva uva di qualità e ne comprava altra di minor valore, vale anche nel caso contrario. Ad esempio un produttore agricolo che produce uva scadente ma in quantità ingente e ne acquista altra in quantità inferiore ma di qualità superiore, non perde il diritto alla tassazione in base al reddito al reddito agrario. Analoga situazione si può verificare nell'acquisto di vino da taglio.
In materia di prevalenza per le attività di trasformazione e manipolazione dei prodotti agricoli ai fini della tassazione su base catastale l'agenzia delle Entrate fornì apprezzabili chiarimenti con le circolari 44/E del 14 maggio 2002 e 44/E del 15 novembre 2004. La Agenzia stabilì che in presenza di prodotti acquistati il confronto deve essere eseguito con criteri quantitativi (come indicato anche dalla sentenza della Cassazione) qualora i prodotti appartengano allo stesso comparto agronomico ed alla stessa specie (produco mele ed acquisto mele). Qualora invece i prodotti siano di specie diversa (mele con pere), si deve fare riferimento al valore. La circolare della Agenzia 32/2009 in materia di produzione di energia elettrica ha confermato i medesimi principi ed ha aggiunto un terzo criterio quando per la produzione si utilizzano beni privi di valore (esempio reflui zootecnici); nella fattispecie la prevalenza va verificata a valle in base al prodotto finale (energia elettrica) ottenuto.