Imposte

Prodotti energetici, autorizzabili i depositi sotto soglia

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di Ettore Sbandi e Benedetto Santacroce

L’agenzia delle Dogane è intervenuta sul tema dei depositi fiscali di prodotti energetici, illustrando con la circolare 14/D del 4 dicembre le novità legislative introdotte dalla legge di Bilancio 2016 e che saranno pienamente operative a partire dal 2020.

L’articolo 23 del Testo Unico Accise - insieme all’articolo 5, la norma base per i depositi energetici - è stato infatti integralmente ridisegnato dal legislatore, che ha rivisto i criteri oggettivi e soggettivi per l’accesso a quello che può essere definito l’istituto chiave del sistema di imposizione indiretta sulla produzione e sul consumo.

Anzitutto, i requisiti oggettivi, che la circolare rigidamente divide, seguendo il senso della norma, in ragione della tipologia di deposito fiscale, che può essere produttivo o commerciale.

L’accesso al regime per le raffinerie, gli impianti di produzione e gli stabilimenti petrolchimici è infatti semplificato. In questi casi, l’Agenzia opera una sorta di presunzione riconoscendo, nei fatti, l’esigenza fiscale sottesa alla creazione di un deposito; tuttavia, attenzione particolare deve essere rivestita alla attività svolta, in concreto, dall’operatore, che deve svolgere preponderante attività produttiva rispetto a quella commerciale, ricadendo altrimenti nella diversa fattispecie qui di seguito illustrata.

Più complessa è invece la fattispecie dei depositi commerciali, conto terzi o conto proprio, la cui gestione può essere autorizzata sulla base di un doppio requisito, uno economico e uno dimensionale. Per essere autorizzato a ricevere merci in sospensione di imposta, un deposito deve infatti dimostrare l’esistenza di “effettive necessità operative e di approvvigionamento dell’impianto”, nonché recare una capacità di stoccaggio – aumentata con la legge di Bilancio – superiore a 400 metri cubi per il Gpl ed a 10.000 metri cubi per gli altri prodotti energetici.

Sul requisito economico, la circolare opera anzitutto una apertura di grande rilievo, riconoscendo il ruolo essenziale dei depositi commerciali, non solo se di rilevanti dimensioni (es. motopesca), che dunque soddisfano di per sé il profilo in questione.

Sul requisito dimensionale, si innesta invece un ulteriore tema di straordinaria rilevanza. Infatti, se per i depositi “oltresoglia” (400 mc per il Gpl o 1000 mc per gli altri prodotti) il requisito si soddisfa oggettivamente, la questione diviene estremamente importante per i depositi “sottosoglia”, che possono, a determinate condizioni, beneficiare di una specifica deroga normativa e, dunque, essere comunque autorizzati ad operare in regime di deposito fiscale.

Sono infatti previste alcune deroghe dimensionali, per cui la gestione in regime di deposito fiscale può essere, altresì, autorizzata per i depositi commerciali di capacità inferiore rispetto ai nuovi standard, quando:
a) il deposito effettui forniture di prodotto in esenzione da accisa o ad accisa agevolata o trasferimenti di prodotti energetici in regime sospensivo verso Paesi dell’Ue o extra Ue, in misura complessiva pari ad almeno il 30 per cento del totale delle estrazioni di un biennio;

b) il deposito sia propaggine di un deposito fiscale ubicato nelle immediate vicinanze appartenente allo stesso gruppo societario o, se di diversa titolarità, sia stabilmente destinato ad operare al servizio del predetto deposito (per legame societario o per “consolidata relazione contrattuale”).

Per quanto riguarda i profili soggettivi, invece, si rileva come il legislatore abbia operato una rigida stretta anche sulle qualificazioni dei depositari autorizzati, prevedendo numerose ed articolate ipotesi di sospensione o revoca al realizzarsi di precise irregolarità, di carattere fiscale e penale, cui la circolare fa rinvio.

In ultimo, la nota delle Dogane dà conto del termine per la conclusione del procedimento di autorizzazione, confermato in 90 giorni a partire dalla presentazione dell’articolata istanza, la quale, per tutte le ipotesi di depositi “sottosoglia”, al fine di garantire uniformità applicativa a livello territoriale, verrà trattata dall’ufficio locale di concerto con la Direzione Centrale Accise.

La circolare n. 14/D delle Dogane

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