Professionista privilegiato anche per l’Iva
In attesa che si compia l’iter della complessiva riforma fallimentare, la Legge di stabilità 2018 - legge 205/2017 - contiene una disposizione di assoluto rilievo per i professionisti, estendendo il privilegio previsto dall’articolo 2751-bis, n. 2, Codice civile anche al contributo professionale e soprattutto all’Iva.
L’articolo 1, comma 474 della Legge 27 dicembre 2017, n. 205 (in Gazzetta Ufficiale 302 del 29 dicembre 2017 – Serie ordinaria 62), vigente dal 1° gennaio 2018, ha inserito all’articolo 2751-bis, numero 2, del Codice civile dopo le parole le retribuzioni dei professionisti le seguenti parole: compresi il contributo integrativo da versare alla rispettiva cassa di previdenza ed assistenza e il credito di rivalsa per l’imposta sul valore aggiunto.
Privilegio previsto dall’articolo 2751-bis, Codice civile. L’articolo 2751 bis è contenuto nel Libro VI, Titolo III, Capo II, Sezione II del Codice civile, ovvero nell’area dedicata alla tutela dei diritti ed in particolare ai privilegi generali sui mobili. Questa disposizione infatti prevede un privilegio generale sui mobili per i crediti riguardanti in primo luogo le retribuzioni e indennità dei dipendenti (n. 1) ed in secondo luogo le retribuzioni dei professionisti e di ogni altro prestatore d’opera intellettuale dovute per gli ultimi due anni di prestazioni (n. 2).
Sono poi previste altre fattispecie di crediti privilegiati in ordine decrescente di grado, quali: • le provvigioni da rapporto di agenzia per l’ultimo anno di prestazione,
• i crediti del coltivatore diretto,
• i crediti dell’impresa artigiana,
• i crediti delle società cooperative agricole per i corrispettivi della vendita dei prodotti
• i crediti delle imprese fornitrici di lavoro temporaneo per gli oneri retributivi e previdenziali addebitati alle imprese utilizzatrici.
In riferimento al credito del professionista da un lato è ormai chiaro (Cassazione 569/1999; 1740/2014) che il parametro temporale va riferito all’ultimo biennio di rapporto e non invece in modo più penalizzante, all’ultimo biennio ante data di dichiarazione di fallimento (o data del pignoramento).
In riferimento, invece, all’oggetto del privilegio dal punto di vista quantitativo la norma, prima dell’intervento della Finanziaria 2018, era chiara nel limitarlo alle sole retribuzioni dei professionisti e quindi con esclusione del contributo previdenziale, così come di eventuali spese anticipate e di riaddebiti per spese generali di studio. In realtà l’unica categoria che si vedeva ammesso il privilegio anche sul contributo professionale era quella dei commercialisti. Cio’ in quanto il credito del dottore commercialista relativo al suo diritto di ripetere dal cliente il contributo versato alla Cassa nazionale, è assistito da privilegio di grado pari a quello del credito per le prestazioni professionali, per espressa previsione dell’articolo 11 della l. 29 gennaio 1986, n. 21. Solo questa legge assegna il privilegio al credito per cassa previdenziali (mentre nulla dicono le leggi 20 settembre 1980 n. 576 (per avvocati e procuratori), 3 gennaio 1981 n. 6 (per ingegneri e architetti), 20 ottobre 1982 n. 773 (per geometri), per cui per le altre categorie professionali per le quali il credito per il contributo integrativo non era espressamente previsto come privilegiato, andava sin qui collocato in chirografo.
Infatti il credito del professionista per il rimborso del contributo integrativo conserva rispetto al credito da corrispettivo una distinta individualità (Cassazione 15.9.1995, n. 9763); di modo che non si poteva applicare automaticamente al contributo in questione il privilegio di cui all’articolo 2751 bis n. 2, Codice civile, dettato per il credito da prestazioni professionali. Ora il nuovo testo dell’articolo 2751-bis, n.2 c.c. colma questa lacuna e parifica ai fini del privilegio il contributo al credito da prestazione.
Estensione del privilegio all’Iva. Ancora piu’ rilevante è l’estensione del privilegio professionale al credito di rivalsa per l’Iva, sin qui considerato sempre ed in ogni caso di rango chirografo con non poco nocumento per il professionista.
Fino all’intervento in commento era chiaro il principio per cui il credito per la prestazione professionale e quello per l’IVA hanno natura diversa (Cassazione 6849/2011). In quanto il primo è assistito da un privilegio generale (art. 2751-bis, comma 1, n. 2, C.C.) mentre il secondo solo da un privilegio speciale sui beni (mobili ed immobili, come da artt. 2758, comma 2, e 2772, comma 3, C.C.) ai quali si è riferita la prestazione professionale. E, considerando che spesso la prestazione professionale è continuativa e generica, investendo vari ambiti dell’attività dell’impresa, il privilegio speciale diventava inattuabile.la modifica normativa integra l’articolo 2751-bis, n. 2), c.c. assimilando testualmente il credito di rivalsa Iva al credito per prestazione e quindi estendendo al primo il privilegio generale mobiliare. Questa soluzione è rilevante anche nella frequente ipotesi di emissione di fattura in costanza di fallimento a seguito di riparto parziale o finale. E’ infatti diffuso il caso in cui il professionista è ammesso al passivo per il credito in linea capitale in base al preavviso di parcelle riservandosi l’emissione di fattura al momento del pagamento (con riparto) ai sensi dell’articolo 6, DPR 633/1972. In questa ipotesi la Cassazione (Sentenza 13771/2015 e 8222/2011) ha negato la natura prededucibile del credito di rivalsa Iva non trattandosi di credito di massa ai sensi dell’articolo 111, L.F. ma pur sempre di credito concorsuale a cui d’ora in poi sarà quindi applicabile il privilegio generale dell’articolo 2751-bis, n. 2 , cc.
Si sottolinea infine come la Legge 205/2017 nell’introdurre la novità normativa non ha previsto alcuna disposizione transitoria e quindi risulta estremamente difficile un riverbero sugli Stati Passivi già dichiarati esecutivi; diversa puo’ essere la situazione nei concordati stante che non vi è uno stato passivo e non avendo l’omologa una funzione di accertamento della situazione passiva.